TRIBUNALE DI FERMO
Sentenza n. 912/2023 del 23-11-2023
principi giuridici
Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ha carattere relativo e sussidiario, operando solo qualora le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto le effettive responsabilità del sinistro.
In materia di circolazione stradale, la responsabilità del conducente per il comportamento imprudente altrui sussiste nei limiti della prevedibilità, che impone l'adozione di tutte le possibili cautele.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Sinistro stradale e accertamento della responsabilità: prevale la violazione dell'obbligo di dare precedenza
La pronuncia in commento trae origine da un sinistro stradale verificatosi a seguito dell'immissione di un veicolo su una strada provinciale, in corrispondenza di un incrocio. Gli eredi del conducente del veicolo che si immetteva sulla strada principale hanno citato in giudizio il conducente dell'altro veicolo e la sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro. Gli attori sostenevano che il convenuto avesse tenuto una condotta di guida negligente, viaggiando a velocità sostenuta e con i fari spenti, in un tratto di strada con segnaletica di pericolo per l'immissione di veicoli provenienti da strade laterali. Il convenuto e la compagnia assicurativa si sono costituiti in giudizio, contestando la ricostruzione dei fatti e attribuendo la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicolo che si immetteva sulla strada principale, per violazione dell'obbligo di dare precedenza.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha fondato la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), che ha accertato come la causa principale del sinistro fosse da attribuirsi alla manovra di immissione del veicolo proveniente dalla strada laterale, in violazione dell'obbligo di dare precedenza. La CTU ha evidenziato che tale manovra aveva costituito un ostacolo improvviso e imprevedibile per il conducente del veicolo che percorreva la strada principale.
Il Tribunale ha ritenuto non sussistente una corresponsabilità del conducente del veicolo che percorreva la strada principale, nonostante la presenza di un cartello di pericolo per intersezione. Il giudice ha infatti valorizzato il fatto che il conducente procedeva a una velocità inferiore al limite consentito, che non vi fosse un segnale di pericolo nell'imminenza dell'incrocio e che il conducente avesse posto in essere una manovra per evitare l'impatto. Inoltre, la CTU aveva escluso che una diversa condotta di guida avrebbe potuto evitare il sinistro.
Il Tribunale ha quindi concluso che la violazione dell'obbligo di dare precedenza da parte del conducente del veicolo che si immetteva sulla strada principale fosse la causa esclusiva del sinistro, rigettando la domanda risarcitoria e condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.