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TRIBUNALE DI FERMO

Sentenza n. 210/2024 del 15-03-2024

principi giuridici

Nei giudizi di responsabilità per danni causati da animali selvatici, sussiste la legittimazione passiva della ### quale ente titolare della competenza a disciplinare sul piano normativo ed amministrativo la tutela del patrimonio faunistico, anche ove la ### abbia delegato i suoi compiti ad altri enti.

In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla ### fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., concorre con la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 cod. civ. e, qualora nessuna delle parti raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità grava su entrambi in pari misura.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro stradale con fauna selvatica: concorso di colpa tra ente gestore e conducente


Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato il tema della responsabilità per i danni causati da un incidente stradale con un animale selvatico, delineando i confini tra la responsabilità dell'ente gestore della fauna e quella del conducente del veicolo coinvolto.
Il caso traeva origine da un sinistro avvenuto su una strada provinciale, dove un'autovettura aveva impattato con un capriolo. Il proprietario del veicolo aveva citato in giudizio la ### competente per la gestione della fauna selvatica, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo responsabile l'ente per non aver adeguatamente vigilato e gestito la fauna selvatica presente sul territorio.
La ### ha impugnato la sentenza, contestando sia la propria responsabilità che l'entità del danno. Il Tribunale, in sede di appello, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Pur confermando la legittimazione passiva della ###, in quanto ente titolare della competenza in materia di patrimonio faunistico, ha ritenuto sussistente un concorso di colpa tra l'ente e il conducente del veicolo.
I giudici hanno richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità per danni da fauna selvatica, sottolineando come, in questi casi, concorrano due presunzioni di colpa: quella a carico del proprietario dell'animale (o dell'ente che ne ha la gestione), ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile, e quella a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile.
Secondo il Tribunale, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, nonché di aver adottato tutte le cautele possibili nella guida. L'ente gestore, invece, può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito, ovvero che la condotta dell'animale si è posta al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il conducente non aveva fornito prova di aver adottato tutte le cautele necessarie alla guida, mentre la ### si era limitata a generiche affermazioni sull'adempimento dei propri compiti, senza dimostrare concretamente le misure adottate per la gestione della fauna selvatica nella zona interessata dal sinistro. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che entrambe le parti non avessero superato le rispettive presunzioni di colpa, e ha quindi ripartito la responsabilità in misura paritaria, riducendo l'ammontare del risarcimento dovuto dalla ###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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