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TRIBUNALE DI FERRARA

Sentenza n. 208/2022 del 21-03-2022

principi giuridici

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La nullità parziale del contratto di fideiussione non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi perseguiti, gravando sulla parte interessata l'onere di provare che le clausole affette da nullità fossero essenziali e che il contratto non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità Parziale delle Fideiussioni Omnibus: Effetti e Limiti


La pronuncia in commento affronta la questione della validità delle fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di un contratto di mutuo, contestate dai fideiussori sulla base della loro conformità allo schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Il Tribunale è stato chiamato a valutare se tale conformità, alla luce delle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, potesse inficiare la validità delle garanzie prestate.
Nel caso specifico, una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei suoi fideiussori, a seguito del mancato pagamento del saldo debitore di un mutuo fondiario. Gli opponenti, in qualità di fideiussori, contestavano la validità delle fideiussioni, sostenendo che le stesse fossero nulle in quanto redatte secondo lo schema ABI, ritenuto lesivo della concorrenza.
Il Tribunale, pur riconoscendo che le fideiussioni in questione risultavano conformi al modello ABI, ha richiamato i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di nullità parziale dei contratti "a valle" di intese restrittive della concorrenza. In particolare, la Corte ha affermato che la nullità derivante dall'applicazione di clausole conformi allo schema ABI si limita alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti non avessero fornito la prova che le clausole affette da nullità fossero essenziali né per la banca né per i fideiussori, e che gli stessi non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la banca si era attivata nei confronti dei fideiussori nel rispetto del termine previsto dall'art. 1957 del codice civile, circostanza che deponeva a favore della validità dell'azione intrapresa.
Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione si fonda sul principio della conservazione del contratto, sancito dall'art. 1419 del codice civile, secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contratto se questo può comunque raggiungere il suo scopo. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le fideiussioni potessero validamente garantire il credito della banca, anche espunte le clausole ritenute nulle in quanto conformi allo schema ABI.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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