TRIBUNALE DI FERRARA
Sentenza n. 291/2023 del 21-04-2023
principi giuridici
Il diritto di prelazione agraria e il connesso diritto di riscatto competono al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, che eserciti l'attività agricola in forma societaria, qualora la società semplice agricola, di cui il coltivatore diretto sia socio, costituisca mera forma di organizzazione dell'attività lavorativa, la cui conduzione in maniera personale e continuativa sia accertata.
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria e del connesso diritto di riscatto, l'onere di provare l'assenza sul fondo oggetto di trasferimento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, grava sul soggetto che intende esercitare tali diritti, non potendosi invocare il diritto di vicinanza della prova qualora le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti.
Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria e del connesso diritto di riscatto, l'insediamento sul fondo di un affittuario non può ritenersi stabile e, pertanto, idoneo ad ostacolare l'esercizio di tali diritti, qualora la conduzione a titolo di affitto abbia avuto una durata inferiore ad un anno, non configurandosi un insediamento stabile e non precario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Prelazione Agraria: Confinanza, Coltivazione Diretta e Diritto di Riscatto Esercitato con Successo
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Ferrara ha affrontato una complessa vicenda di prelazione agraria, delineando i confini e i requisiti necessari per l'esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico. La controversia è nata dalla vendita di un terreno agricolo senza la preventiva comunicazione ai proprietari confinanti, che si ritenevano titolari del diritto di prelazione.
Nel caso specifico, due soggetti, comproprietari di terreni limitrofi a un fondo rustico posto in vendita, hanno citato in giudizio l'acquirente, contestando la mancata offerta di prelazione e chiedendo di poter esercitare il diritto di riscatto, divenendo comproprietari del fondo in questione. Gli attori sostenevano di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di tale diritto, tra cui la qualifica di coltivatori diretti, la coltivazione dei terreni confinanti da almeno due anni e l'assenza di vendite di altri fondi rustici nel biennio precedente.
Il convenuto, dal canto suo, si opponeva alla domanda, contestando la sussistenza dei requisiti in capo agli attori e sostenendo di aver stipulato un contratto di affitto con il precedente proprietario del fondo prima della vendita, circostanza che, a suo dire, precludeva l'esercizio del diritto di prelazione.
Il Tribunale, dopo aver esaminato attentamente le prove documentali e testimoniali, nonché la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, ha accolto le domande degli attori. Il giudice ha accertato che i soggetti possedevano i requisiti di legge per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrario. In particolare, è stata accertata la loro qualifica di coltivatori diretti, l'effettiva coltivazione dei terreni confinanti da oltre due anni, e la sussistenza dei requisiti di imprenditore agricolo professionale.
Un punto cruciale della decisione ha riguardato la contestata esistenza di un contratto di affitto tra il venditore e l'acquirente. Gli attori avevano eccepito la simulazione del contratto, ma il Tribunale ha rigettato tale eccezione per mancanza di prove sufficienti. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che l'insediamento dell'affittuario sul fondo non fosse stabile e duraturo, in quanto il contratto di affitto era stato stipulato poco prima della vendita e aveva avuto una durata inferiore a un anno. Tale circostanza, secondo il Tribunale, non era sufficiente a precludere l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei proprietari confinanti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il diritto di prelazione e riscatto in capo agli attori, condannandoli al pagamento del prezzo di vendita del fondo all'acquirente e dichiarandoli comproprietari del terreno. È stato inoltre ordinato all'acquirente di rilasciare il fondo in favore degli attori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.