TRIBUNALE DI FERRARA
Sentenza n. 1205/2024 del 10-12-2024
principi giuridici
La pubblicazione nella ### ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente ai fini dell'opponibilità della cessione del credito erga omnes, mentre la prova sostanziale della titolarità del credito in capo al cessionario è desumibile dall'esame del documento notarile allegato al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione.
In tema di fideiussione, la tardività della costituzione in giudizio del convenuto preclude la possibilità di sollevare l'eccezione di incompetenza per materia, ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c.
La nullità parziale delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, contenute nei contratti di fideiussione omnibus e specifica, derivante dalla violazione della normativa antitrust, non comporta la decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore qualora il contratto contenga la clausola di pagamento "a prima richiesta" e il creditore abbia inviato una richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
È vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b), del Codice del Consumo, la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, in assenza di prova di una specifica trattativa individuale.
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testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussioni: Nullità Parziale per Clausole Abusive e la Tutela del Consumatore
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da alcuni soggetti garanti nei confronti di una società finanziaria, cessionaria di crediti derivanti da contratti di mutuo. Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria, sollevando diverse eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della società finanziaria, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole vessatorie, nonché l'estinzione delle garanzie per decadenza del creditore.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo sufficiente la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale e la presenza del contratto di cessione tra la documentazione prodotta. È stata altresì dichiarata tardiva l'eccezione di incompetenza funzionale a favore del Tribunale delle Imprese, in quanto sollevata oltre il termine previsto dal codice di procedura civile.
Nel merito, il Tribunale ha affrontato la questione della nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, con riferimento alle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, ritenute frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche. Il giudice ha accertato la coincidenza tra le clausole contestate e quelle dello schema contrattuale predisposto dall'### e ha ritenuto provata la perduranza degli effetti dell'intesa anticoncorrenziale nel periodo di emissione delle garanzie, sulla base degli schemi contrattuali utilizzati dalle banche maggiormente rappresentative. Di conseguenza, ha dichiarato la nullità delle predette clausole, sostituendole con le disposizioni codicistiche derogate. Tuttavia, la presenza della clausola di pagamento "a prima richiesta" ha portato il Tribunale a ritenere che l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte del creditore fosse sufficiente a interrompere il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., escludendo quindi l'estinzione delle garanzie per tale motivo.
Un punto centrale della decisione riguarda la qualifica di consumatori dei garanti. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, ha affermato che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale. Nel caso specifico, il giudice ha riconosciuto la qualità di consumatore a una delle garanti, in quanto estranea alla compagine sociale e all'attività dell'impresa garantita, mentre ha escluso tale qualifica per gli altri garanti, in quanto soci o amministratori della società, ritenendo sussistente un interesse diretto all'operazione di garanzia.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione della vessatorietà delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di pagamento "a prima richiesta" nelle fideiussioni rilasciate dal consumatore. Il giudice ha ritenuto tali clausole vessatorie, in quanto determinano un significativo squilibrio tra i diritti del professionista e gli obblighi del consumatore, lasciando il garante sottoposto sine die alle iniziative del creditore. Di conseguenza, ha dichiarato la nullità di tali clausole nei confronti del consumatore, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza del creditore per mancato avvio dell'azione giudiziale nel termine semestrale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti del garante qualificato come consumatore, mentre lo ha confermato nei confronti degli altri garanti, condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite.
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