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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 2221/2020 del 15-10-2020

principi giuridici

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone l'assenza temporanea del destinatario dalla residenza o domicilio effettivi, mentre la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è legittima qualora, all'esito di adeguate ricerche, risulti l'ignoranza scusabile del notificante circa il domicilio, la dimora o la residenza del destinatario.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., le risultanze del certificato storico di residenza non hanno valore dirimente, potendo essere superate da elementi indiziari idonei a dimostrare l'ineffettività della residenza anagrafica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica e Contumacia Involontaria: Un'Analisi della Decisione del Tribunale di Firenze


La pronuncia del Tribunale di Firenze affronta una questione rilevante in materia di notifiche e contumacia nel processo civile, analizzando la validità di una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile (c.p.c.), relativo alle notifiche a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da un avvocato per il recupero di compensi professionali nei confronti di un suo cliente. Il cliente, non essendosi costituito in giudizio, era stato dichiarato contumace e condannato al pagamento delle somme richieste. Successivamente, il cliente aveva impugnato la sentenza di primo grado, eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione e, conseguentemente, la propria involontaria contumacia. A suo dire, la notifica era stata illegittimamente eseguita con le modalità previste per i soggetti irreperibili, anziché secondo le disposizioni dell'articolo 140 c.p.c., che disciplina le notifiche in caso di assenza temporanea del destinatario presso la sua residenza.
Il Tribunale, nel valutare la fondatezza dell'appello, ha esaminato attentamente le circostanze del caso, attribuendo particolare importanza all'effettività della residenza del destinatario dell'atto. I giudici hanno rilevato che, nonostante la formale residenza anagrafica presso un determinato indirizzo, una serie di elementi indiziari, tra cui la relata negativa di notifica, la mancata ricezione di corrispondenza e le testimonianze raccolte, convergevano nel dimostrare che il destinatario non risiedeva più effettivamente in quel luogo al momento del tentativo di notifica.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che aveva tentato la notifica, il quale aveva riferito di non aver trovato il nominativo del destinatario sui campanelli e di aver appreso da un vicino che quest'ultimo non era più presente da tempo. Inoltre, è stata considerata la testimonianza di un legale che aveva contattato il postino della zona, il quale aveva confermato che la posta indirizzata al destinatario veniva restituita al mittente.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura di notifica prevista per i soggetti irreperibili, escludendo l'applicabilità dell'articolo 140 c.p.c., che presuppone un'assenza temporanea del destinatario presso la sua effettiva residenza. Di conseguenza, l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
La decisione del Tribunale sottolinea l'importanza di accertare l'effettività della residenza del destinatario ai fini della validità della notifica, evidenziando come la mera residenza anagrafica non sia sufficiente a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio. La pronuncia ribadisce, inoltre, la necessità di effettuare ricerche accurate per individuare il luogo di effettiva dimora del destinatario, prima di procedere alla notifica con le modalità previste per i soggetti irreperibili.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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