TRIBUNALE DI FIRENZE
Sentenza n. 896/2020 del 07-04-2020
principi giuridici
In tema di appalto, le parti possono validamente derogare all'art. 1664 c.c., pattuendo un compenso a corpo omnicomprensivo che escluda la revisione del prezzo anche in caso di impreviste difficoltà di esecuzione dei lavori.
La responsabilità contrattuale dell'appaltatore per la mancata o inadeguata predisposizione del progetto esecutivo sussiste unicamente nei rapporti con il committente principale, unico legittimato a vantare pretese risarcitorie in conseguenza di vizi o difformità riscontrati nelle opere commissionate e causalmente riconducibili all'inadeguata o errata progettazione predisposta dall'appaltatore.
In caso di clausola penale, la somma pattuita costituisce debito di valuta e non di valore, non incidendo su di essa la svalutazione monetaria sopravvenuta, salva l'applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, c.c., ove ne ricorrano le condizioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Appalto: Ripartizione dei Rischi Contrattuali e Inadempimento nell'Esecuzione delle Opere
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di subappalto, stipulato nell'ambito di un più ampio appalto pubblico per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza. La società subappaltatrice ha agito in giudizio nei confronti della subcommittente, chiedendo il pagamento di compensi aggiuntivi per attività ritenute extra-contrattuali e il risarcimento dei danni derivanti da presunti vizi nella progettazione esecutiva. La subcommittente, a sua volta, ha contestato le pretese avversarie e ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della subappaltatrice e il risarcimento dei danni subiti.
La società attrice fondava le proprie pretese su due ordini di ragioni: da un lato, l'esecuzione di lavorazioni non previste nel contratto originario, rese necessarie da una complessa procedura di pre-collaudo; dall'altro, i maggiori oneri sostenuti a causa di presunti errori nella progettazione esecutiva, che avrebbero comportato la necessità di interventi correttivi.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande avanzate dalla società attrice. In primo luogo, ha evidenziato che il contratto di subappalto prevedeva un corrispettivo "a corpo", omnicomprensivo di tutti i costi e oneri connessi all'esecuzione delle opere, con espressa rinuncia della subappaltatrice al diritto alla revisione dei prezzi, anche in caso di impreviste difficoltà esecutive. I giudici hanno sottolineato che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono derogare alla disciplina legale in materia di revisione dei prezzi, fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento o escludendo tale diritto.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che il contratto attribuiva alla subcommittente il diritto di effettuare verifiche in corso d'opera, attraverso procedure di pre-collaudo, e che la subappaltatrice era tenuta a collaborare a tali verifiche, senza poter pretendere compensi aggiuntivi.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha osservato che l'eventuale responsabilità contrattuale della subcommittente per vizi nella progettazione esecutiva poteva sussistere solo nei confronti del committente principale, e non nei confronti della subappaltatrice. In ogni caso, anche a voler riqualificare la domanda come richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, essa sarebbe risultata infondata, in ragione della clausola contrattuale che escludeva qualsiasi pretesa creditoria relativa a variazioni di costi e oneri.
Il Tribunale ha invece accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della subcommittente, accertando la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento della subappaltatrice. In particolare, è stato accertato che la subappaltatrice aveva realizzato le opere con grave ritardo e con numerosi vizi, aveva omesso di consegnare la documentazione "as built" e non aveva completato le opere in una determinata area, costringendo la subcommittente ad affidare i lavori a un'altra impresa.
Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni solo in parte, condannando la subappaltatrice al pagamento delle spese sostenute per il completamento delle opere e per l'eliminazione dei vizi, nonché al pagamento delle penali contrattuali per i ritardi. Sono state invece rigettate le ulteriori pretese risarcitorie, per mancanza di prova del nesso causale tra gli inadempimenti e i danni lamentati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.