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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 2190/2021 del 07-09-2021

principi giuridici

La legittimazione passiva all'azione ex art. 524 c.c. compete esclusivamente al debitore rinunciante all'eredità, mentre ai successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità spetta unicamente la facoltà di proporre intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni del debitore rinunciante.

L'azione ex art. 524 c.c. è esperibile qualora sussistano la qualità di creditore del rinunciante, la rinuncia all'eredità da parte del debitore e il danno derivante al creditore da detta rinuncia.

L'accoglimento dell'azione ex art. 524 c.c. comporta la possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti nei confronti del rinunciante, senza che quest'ultimo divenga erede, avendo l'azione funzione meramente strumentale al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela del Creditore Ereditario: L'Esercizio dell'Azione ex Art. 524 c.c.


La pronuncia in esame affronta una questione di rilievo in materia successoria e di tutela del credito, analizzando l'azione prevista dall'articolo 524 del Codice Civile. Tale norma consente ai creditori di un soggetto che ha rinunciato a un'eredità, pur non agendo in frode, di farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, al fine di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
Nel caso di specie, l'### delle ### agiva in giudizio, in qualità di creditore, nei confronti di una debitrice che aveva rinunciato all'eredità paterna. L'### sosteneva che tale rinuncia le arrecava un danno, impedendole di recuperare il proprio credito. Il Tribunale è stato chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c.
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la posizione del terzo chiamato in causa, ovvero il figlio della rinunciante, il quale era subentrato nella successione per rappresentazione. Il giudice ha chiarito che la legittimazione passiva all'azione ex art. 524 c.c. spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono intervenire in giudizio solo in via adesiva dipendente, a sostegno delle ragioni del debitore rinunciante. Nel caso in esame, il terzo chiamato aveva rinunciato alle eccezioni precedentemente sollevate, assumendo una posizione di mera soggezione rispetto all'azione del creditore.
Passando al merito della controversia, il Tribunale ha ricordato che i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c. sono tre: la qualità di creditore del rinunciante, la rinuncia all'eredità da parte del debitore e il danno derivante al creditore da tale rinuncia. Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato la sussistenza di tutti e tre i presupposti. In particolare, ha verificato che l'### era creditrice della rinunciante per una somma ingente, che la debitrice aveva rinunciato all'eredità paterna e che tale rinuncia aveva comportato un danno per il creditore, privandolo della possibilità di soddisfarsi sui beni ereditari.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dell'### delle ###, autorizzandola ad accettare l'eredità in nome e per conto della rinunciante, al solo scopo di soddisfare il proprio credito sui beni ereditari. Il giudice ha altresì condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite, compensandole integralmente tra l'### e il terzo chiamato, in considerazione del comportamento processuale di quest'ultimo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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