TRIBUNALE DI FIRENZE
Sentenza n. 1540/2022 del 20-05-2022
principi giuridici
Il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, può non assegnare i termini per memorie previsti dall'art. 183 c.p.c., in applicazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Nell'azione negatoria servitutis, l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, qualora questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte, intenda ottenere l'accertamento dell'infondatezza di tali pretese.
Il passaggio di canne fumarie nello spazio aereo sovrastante il fondo altrui configura una servitù apparente, suscettibile di usucapione, qualora le canne fumarie costituiscano opere visibili e permanenti destinate allo smaltimento di fumi.
Ai sensi dell'art. 840 c.c., il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle, gravando sull'attore l'onere di allegare e provare tale specifico interesse.
Nell'azione negatoria servitutis volta ad ottenere la chiusura di una luce irregolare, la domanda deve essere rigettata, in quanto l'ordinamento appresta contro le luci irregolari il rimedio speciale della domanda di regolarizzazione ex art. 902, co. 2, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Immissioni e Limiti del Diritto di Proprietà: il Caso delle Canne Fumarie
La pronuncia in esame affronta una controversia tra proprietari confinanti, originata dalla realizzazione di canne fumarie e aperture su un muro perimetrale prospiciente una corte interna. La vicenda trae origine dall'azione promossa dai titolari di un diritto di usufrutto e di nuda proprietà su un fondo commerciale, i quali contestavano la legittimità di due canne fumarie e di alcune aperture realizzate dai proprietari dell'immobile confinante sul muro perimetrale che delimitava la loro corte interna. Gli attori chiedevano la rimozione delle opere, la remissione in pristino dello stato dei luoghi e l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia servitù.
I convenuti, pur non contestando la titolarità dei diritti reali vantati dagli attori, eccepivano la carenza di interesse ad agire e la legittimità delle opere realizzate, sostenendo che le canne fumarie erano state installate su un muro condominiale e che, in ogni caso, non pregiudicavano il godimento della corte interna. Quanto alle aperture, affermavano che alcune di esse erano preesistenti e che, comunque, erano state tamponate con vetrocemento.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha esaminato nel merito le diverse domande proposte dagli attori. In primo luogo, ha accolto la domanda di accertamento negativo dell'esistenza di una servitù di passaggio delle canne fumarie sullo spazio aereo sovrastante la corte interna, fondandosi sulla confessione spontanea dei convenuti, i quali avevano espressamente riconosciuto l'inesistenza di tale servitù. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di rimozione delle canne fumarie, ritenendo che lo sfruttamento dello spazio sovrastante il suolo altrui potesse avvenire anche ad altro titolo.
Il giudice ha poi qualificato la domanda degli attori volta alla rimozione delle canne fumarie ai sensi dell'art. 840 del codice civile, che disciplina i limiti del diritto di proprietà in relazione allo spazio sovrastante il suolo. In proposito, il Tribunale ha evidenziato che, ai sensi di tale disposizione, il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale altezza nello spazio sovrastante da non compromettere le concrete possibilità di utilizzazione del fondo. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova di uno specifico interesse ad escludere l'utilizzo dello spazio aereo da parte dei convenuti, tenuto conto della preesistenza di una canna fumaria, della destinazione a cavedio della corte interna e della limitata sporgenza delle canne fumarie.
Infine, il Tribunale ha esaminato la domanda degli attori volta alla chiusura delle aperture realizzate sul muro perimetrale. In proposito, ha accertato l'esistenza di tre aperture, due delle quali tamponate con vetrocemento. Il Tribunale ha ritenuto che le aperture tamponate non potessero configurare una servitù di luce o di veduta, in quanto non consentivano il passaggio di luce e aria. Quanto alla terza apertura, qualificabile come luce irregolare, il Tribunale ha rigettato la domanda di chiusura, richiamando il principio secondo cui l'ordinamento appresta contro le luci irregolari un rimedio speciale, rappresentato dalla domanda di regolarizzazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.