TRIBUNALE DI FIRENZE
Sentenza n. 2981/2023 del 18-10-2023
principi giuridici
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L. Fall., il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2949 c.c. decorre, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società, ossia dal momento in cui l'insufficienza si manifesta, diventando oggettivamente conoscibile da parte dei creditori.
In tema di azione di responsabilità contro il revisore contabile, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 15, comma 5, D.Lgs. n. 39/2010 decorre dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento, senza che rilevi l'astratta sussumibilità della condotta in una fattispecie di reato, salvo che sussista piena identità e concomitanza tra gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito civile e penale.
La transazione tra il curatore fallimentare e i professionisti legali, intervenuta in sede di opposizione allo stato passivo e avente ad oggetto l'ammissione dei compensi professionali, non preclude l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dei medesimi professionisti per negligente adempimento del contratto d'opera professionale, né per il danno extracontrattuale cagionato alla massa dei creditori.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, la violazione del dovere di regolare tenuta della contabilità non costituisce, di per sé, una causa potenzialmente efficiente rispetto al danno da indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, salvo che dalle singole violazioni od omissioni contabili derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, la mancata menzione di uno strumento finanziario nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, pur se integrante una violazione di legge, non è di per sé produttiva di effetti contabili influenti sul risultato di esercizio e sulla situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, e non integra un occultamento di un'altrimenti visibile emersione di perdita erosiva di capitale.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, la mancata traslazione al bilancio relativo all'esercizio 2009 della rettifica in peius operata nel bilancio 2011 per l'importo di ###, imputato a sopravvenienza passiva straordinaria per errori nei precedenti esercizi, non è di per sé causa di responsabilità, in assenza di prova che l'operata contabilizzazione di importi per crediti futuri di ammontare maggiore rispetto ai premi poi effettivamente corrisposti nell'esercizio successivo sia ascrivibile a errore colpevole dell'organo gestorio.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'omessa svalutazione dell'avviamento commerciale non è di per sé causa di responsabilità, qualora l'avviamento sia stato acquisito a titolo oneroso e sia dimostrata la sua attitudine a produrre utili.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, la scelta di percorrere in prima battuta l'opzione del deposito di una domanda di concordato, quale strumento di risoluzione della crisi, non è di per sé fonte di responsabilità, qualora il programma in essa contenuto sia adeguato e fattibile secondo un giudizio ex ante, non ricorrendo la prova di profili di abusività o di colpevole avventatezza nella relativa presentazione, né potendosi ritenere ex ante prevedibile la sopravvenienza delle circostanze fattuali che ne hanno determinato il rigetto.
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, la condotta di ritardata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, di per sé legittima ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c., non è fonte di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di danni causalmente connessi a un'asseritamente indebita prosecuzione dell'attività tra il momento in cui sarebbe dovuta avvenire la tempestiva approvazione e quello dell'effettiva approvazione del bilancio.
In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, l'accertamento dell'insussistenza della responsabilità degli amministratori implica l'assorbimento dell'accertamento di responsabilità a carico dei sindaci.
In tema di responsabilità dei professionisti incaricati di assistere una società in crisi, la modificazione in corso di causa, mediante l'aggiunta di nuovi fatti costitutivi, dell'originaria domanda di risarcimento del danno da negligenza professionale, integra una inammissibile mutatio libelli.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità degli Organi Societari e Attestatori nella Crisi d'Impresa: Profili di Diligenza e Nesso Causale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di responsabilità civile promossa dal ### di una società fallita nei confronti di diversi soggetti, tra cui amministratori, sindaci, revisore contabile, attestatori e consulenti legali, chiamati a rispondere per i danni asseritamente cagionati alla società a seguito di una gestione ritenuta negligente e di scelte operative considerate imprudenti.
Il caso trae origine dal fallimento di una ###, preceduto da un tentativo di concordato preventivo. Il ###, agendo a tutela degli interessi dei creditori, ha contestato agli amministratori di aver proseguito l'attività sociale nonostante la perdita del capitale, occultando la reale situazione economica e patrimoniale della società attraverso artifici contabili. Ai sindaci e al revisore contabile è stata imputata la mancata vigilanza e il mancato controllo sulla gestione, mentre agli attestatori e ai consulenti legali è stata contestata la verifica e l'attestazione di fattibilità di una proposta di concordato ritenuta, ex post, irrealizzabile.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le numerose eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti della maggior parte dei soggetti coinvolti. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di una condotta negligente da parte degli amministratori, né di un nesso causale tra le scelte gestionali adottate e il danno lamentato dalla ###.
Con specifico riferimento alla contestazione di aver proseguito l'attività sociale nonostante la perdita del capitale, il Tribunale ha evidenziato che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non era emersa una situazione di dissesto tale da imporre l'immediata messa in liquidazione della società. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la presentazione della domanda di concordato preventivo, pur rivelatasi in seguito infruttuosa, non potesse essere considerata una scelta irrazionale o arbitraria, ma piuttosto un tentativo legittimo di superare la crisi e di tutelare gli interessi dei creditori.
Per quanto riguarda la posizione dei sindaci, il Tribunale ha sottolineato che non era stata fornita la prova di una specifica violazione dei loro doveri di vigilanza e controllo, né di un nesso causale tra tale violazione e il danno subito dalla società.
Il Tribunale ha invece accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal revisore contabile, ritenendo applicabile al caso di specie il termine quinquennale previsto dalla legge speciale in materia di revisione legale dei conti.
Infine, il Tribunale ha respinto le domande di condanna per lite temeraria, ritenendo che non vi fossero elementi per ravvisare la mala fede o la colpa grave della ### nell'aver promosso l'azione risarcitoria.
La sentenza in commento offre importanti spunti di riflessione in materia di responsabilità degli organi sociali e dei professionisti coinvolti nella gestione della crisi d'impresa. In particolare, la pronuncia ribadisce la necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra le condotte contestate e il danno lamentato, nonché l'importanza di valutare la diligenza degli amministratori alla luce delle circostanze concrete del caso, tenendo conto della complessità delle scelte gestionali e della necessità di bilanciare interessi diversi e spesso confliggenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.