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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 756/2023 del 11-03-2023

principi giuridici

La presentazione di una denuncia o di un esposto all'autorità giudiziaria o amministrativa, pur rivelatasi infondata, non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che la denuncia o l'esposto integrino gli estremi del reato di calunnia.

Il risarcimento del danno per denuncia infondata è subordinato all'esito del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con sentenza che stabilisca che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso; ogni altra formula di proscioglimento non dà diritto a ristoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità per Denuncia Infondata: Assenza di Calunnia e Proscioglimento Penale


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di ### ha affrontato il tema della responsabilità civile derivante da una denuncia penale rivelatasi infondata. La vicenda trae origine da un esposto-querela presentato da una società, tramite un proprio funzionario, nei confronti di un ex dipendente, accusato di appropriazione indebita. A seguito delle indagini preliminari, il dipendente veniva rinviato a giudizio. Tuttavia, nel corso del processo penale, la difesa dell'imputato sollevava questioni preliminari relative alla validità della querela, in quanto sottoscritta da un soggetto non munito di procura speciale. Il Pubblico Ministero, a seguito di interlocuzioni con la società, prendeva atto della volontà di quest'ultima di non procedere con la querela e chiedeva quindi al Tribunale di pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.
L'ex dipendente, ritenendo di aver subito un danno a causa della denuncia e del conseguente procedimento penale, citava in giudizio la società, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la domanda, richiamando consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità per denuncia infondata.
I giudici hanno evidenziato che, in assenza di una sentenza di assoluzione nel merito o di una condanna per calunnia, la mera infondatezza della denuncia non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria. Nel caso di specie, il procedimento penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere, non essendovi stato alcun accertamento nel merito delle accuse. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l'iniziativa della società non era stata arbitraria, ma fondata su dichiarazioni di propri dipendenti, escludendo quindi la sussistenza di dolo o colpa grave nell'aver promosso l'azione penale.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che non sussistevano i presupposti per accertare la responsabilità della società, in quanto non vi era stata né un'assoluzione dell'ex dipendente in sede penale, né la prova di un comportamento doloso o gravemente colposo da parte della società denunciante. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto delle peculiarità della vicenda.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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