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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 2604/2026 del 13-05-2026

principi giuridici

In materia di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, qualora l'attore risieda all'estero.

L'interesse ad agire per l'accertamento giudiziale della cittadinanza iure sanguinis sussiste anche in assenza di un diniego espresso o del silenzio dell'Amministrazione, qualora si verifichi una situazione di oggettiva incertezza dovuta all'impossibilità per gli organi amministrativi di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento, come nel caso di sostanziale paralisi burocratica dei consolati all'estero.

Il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis si acquisisce per discendenza da un cittadino italiano per nascita, purché sia provata la continuità della linea genealogica e l'assenza di rinuncia alla cittadinanza da parte dell'ascendente italiano, senza che sia necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 qualora non si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: il Tribunale di Firenze si pronuncia sulla paralisi burocratica dei consolati


Il Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, ha recentemente emesso una sentenza di particolare interesse in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. La pronuncia, depositata il 13 maggio 2026, si distingue per aver affrontato e risolto la questione dell'interesse ad agire in presenza di una sostanziale paralisi burocratica dei consolati italiani all'estero, in particolare in Sud America.
Il caso in esame vedeva una ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui suoi figli minori, chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza diretta da un avo nato in Italia. La linea genealogica, debitamente documentata, risaliva a un cittadino italiano nato a Palazzuolo sul Senio (Firenze) l'8 giugno 1887, il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La continuità della discendenza è stata provata attraverso una serie di atti di stato civile, che hanno permesso di ricostruire l'albero genealogico fino agli odierni ricorrenti.
Il Ministero dell'Interno, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace. Anche il Pubblico Ministero, parte necessaria, non è intervenuto. La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la contumacia del Ministero e ha confermato la propria competenza territoriale, in quanto l'avo italiano era nato nel Comune di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, in conformità con l'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
Un punto cruciale della decisione riguarda l'interesse ad agire dei ricorrenti. Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis sia un diritto permanente e imprescrittibile, il Tribunale ha ribadito che la giurisdizione in materia non ha natura volontaria ma contenziosa, presupponendo l'esistenza di una lite o di una situazione di incertezza. In linea generale, la parte dovrebbe esperire la procedura amministrativa prima di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto l'esistenza dell'interesse ad agire in situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti dalla legge, o quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa a causa di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione che porterebbe al rigetto, o ancora quando gli organi amministrativi non siano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto entro i termini massimi del procedimento (730 giorni).
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire a causa della "nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia nel Sud America". I ricorrenti hanno infatti documentato che il Consolato Generale d'Italia di San Paolo aveva convocato nel 2020 solo i soggetti che avevano richiesto l'appuntamento negli anni 2008, 2009 e 2010, e di aver tentato invano di contattare il Consolato per la richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano tramite il sistema di prenotazione online "Prenot@mi". Questa situazione di incertezza e l'impossibilità di ottenere una risposta in tempi ragionevoli hanno giustificato l'azione giudiziaria diretta.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la continuità della linea genealogica e l'assenza di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo, confermando l'integrazione della fattispecie acquisitiva della cittadinanza italiana. È stato inoltre evidenziato che, non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è stato necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda dei ricorrenti, dichiarandoli cittadini italiani e ordinando al Ministero dell'Interno di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. Il Ministero è stato altresì condannato al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente, confermando la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di adire direttamente l'autorità giudiziaria in presenza di comprovate e prolungate inefficienze amministrative dei consolati, garantendo così la tutela di un diritto fondamentale come quello alla cittadinanza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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