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TRIBUNALE DI FIRENZE

Sentenza n. 831/2026 del 16-02-2026

principi giuridici

Sussiste l'interesse ad agire per l'accertamento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis in presenza di una situazione di oggettiva incertezza, come nel caso di sostanziale paralisi burocratica dei consolati all'estero che impedisca la definizione delle richieste nei termini di legge o in una tempistica ragionevole.

In materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, il diritto si acquista a titolo originario per nascita da cittadino italiano e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile; pertanto, a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

La perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove intesa in rapporto al fenomeno della "grande naturalizzazione" degli stranieri in Brasile, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, in considerazione della natura fondamentale del diritto di cittadinanza; ne consegue che l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nel prevedere la perdita della cittadinanza per chi abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende il compimento, da parte dell'emigrato, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente la mera residenza all'estero o la mancata reazione a un provvedimento generalizzato di naturalizzazione per integrare l'accettazione tacita degli effetti di tale provvedimento.

Le spese di lite nel giudizio di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis seguono la soccombenza e non sono suscettibili di compensazione in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, poiché il fondamento della liquidazione risiede nella tutela dell'effettività del diritto di difesa della parte vittoriosa, non potendo a questa imputarsi eventuali inefficienze dell'Amministrazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: il Tribunale di Firenze conferma il diritto e sanziona la paralisi burocratica


Il Tribunale di Firenze, con una recente pronuncia, ha accolto la domanda di un gruppo di discendenti di un cittadino italiano nato a Capannori nel 1850, riconoscendo loro la cittadinanza italiana iure sanguinis. La vicenda giudiziaria ha messo in luce non solo i principi fondamentali che regolano l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, ma anche le problematiche legate alla lentezza e alla paralisi burocratica che affliggono le procedure amministrative, in particolare presso i consolati italiani all'estero.
I ricorrenti, tutti discendenti diretti del capostipite, avevano adito il Tribunale dopo aver riscontrato l'impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza attraverso la via amministrativa, a causa delle lunghe liste d'attesa e della difficoltà di ottenere un appuntamento presso il consolato competente. Il Ministero dell'Interno, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
Il giudice, prima di entrare nel merito della questione, ha affrontato la preliminare eccezione relativa all'interesse ad agire. Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis sia un diritto imprescrittibile, la giurisprudenza ha chiarito che l'azione giudiziale non può essere esperita indiscriminatamente, ma presuppone una controversia o una situazione di incertezza oggettiva. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto l'interesse ad agire dei ricorrenti, evidenziando la "nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America". Questa paralisi, che rende impossibile la definizione delle richieste nei tempi previsti dalla legge o comunque in una tempistica ragionevole, giustifica l'accesso diretto alla giurisdizione.
Nel merito, la sentenza ha ribadito i principi consolidati in materia di trasmissione della cittadinanza. È stato confermato che, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, la cittadinanza può essere trasmessa indifferentemente in linea materna o paterna, e che il vincolo di coniugio con un cittadino straniero non comporta la perdita della cittadinanza italiana per la donna. Inoltre, è stato richiamato il principio secondo cui la cittadinanza italiana viene riacquistata, dal 1° gennaio 1948, anche dal figlio di donna che l'aveva persa a causa di norme discriminatorie, purché non vi sia stata una espressa rinuncia.
Il Tribunale ha esaminato la documentazione allegata dai ricorrenti, accertando la continuità della linea di trasmissione dal capostipite, cittadino italiano mai naturalizzato brasiliano. La dettagliata ricostruzione genealogica ha dimostrato la discendenza diretta e ininterrotta, con il consenso dei genitori per i ricorrenti minorenni.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda l'onere della prova. Il giudice ha sottolineato che, in tema di cittadinanza italiana, spetta a chi ne richiede il riconoscimento provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. Nel caso di specie, il Ministero dell'Interno non ha eccepito alcun fatto estintivo del diritto.
La sentenza ha anche richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 25317 del 2022), che interpreta restrittivamente le norme sulla perdita della cittadinanza italiana, specialmente in relazione al fenomeno della "grande naturalizzazione" degli stranieri in Brasile alla fine dell'Ottocento. Viene ribadito che la perdita della cittadinanza implica un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, e non può essere desunta dalla semplice residenza all'estero o dalla mancata reazione a un provvedimento generalizzato di naturalizzazione.
Infine, il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, sottolineando che la compensazione non è giustificata dall'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare. La parte vittoriosa, infatti, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio a causa delle inefficienze amministrative. È stato altresì precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2009, relativo ai discendenti in linea materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, costituisce diritto vivente al quale l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi.
La decisione del Tribunale di Firenze si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che tutela il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, fornendo un importante precedente per tutti coloro che si trovano ad affrontare le medesime difficoltà burocratiche nel percorso di riconoscimento.
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testo integrale


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