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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 1803/2021 del 15-07-2021

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, accettata dall'opposto, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e, conseguentemente, l'acquisizione di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

In caso di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, il rinunciante è tenuto a rimborsare le spese di lite alle altre parti, salvo diverso accordo tra le stesse.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estinzione del Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Esecutività del Titolo e Ripartizione delle Spese


La pronuncia del Tribunale di Foggia affronta le conseguenze processuali derivanti dalla rinuncia agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dall'accettazione di tale rinuncia da parte del creditore opposto. Nel caso di specie, una società e alcune persone fisiche avevano promosso opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto. Nel corso del giudizio, gli opponenti hanno rinunciato agli atti, dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte. Quest'ultima ha accettato la rinuncia.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato l'estinzione del processo con sentenza, in quanto si trattava di giudizio monocratico. La decisione ha poi esaminato l'effetto di tale estinzione sul decreto ingiuntivo opposto. In applicazione dell'articolo 653 del codice di procedura civile, il giudice ha statuito che, a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione per rinuncia degli opponenti, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, divenendo definitivamente azionabile.
Infine, la sentenza si sofferma sulla questione delle spese processuali. In assenza di un accordo specifico tra le parti, il Tribunale ha applicato il principio generale previsto dall'articolo 306 del codice di procedura civile, ponendo le spese di lite a carico degli opponenti rinuncianti. La liquidazione delle spese è stata effettuata in base ai parametri del decreto ministeriale n. 55/2014, tenendo conto del valore della causa, della sua natura e della limitata attività difensiva svolta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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