TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 1533/2022 del 13-04-2022
principi giuridici
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ravvisabile in un rilevante grado di probabilità, desumibile dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.
In caso di contestazioni in ordine alla valutazione medico-legale delle patologie, le stesse si traducono in un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni del c.t.u. qualora queste siano conformi all'esame obiettivo condotto ed alla documentazione sanitaria scrutinata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento Parziale di Malattia Professionale per Attività Lavorativa Pluriennale
Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, si è pronunciato in merito al riconoscimento di una malattia professionale a seguito di ricorso presentato da una lavoratrice. La ricorrente, dopo aver svolto per diversi anni mansioni di bracciante agricola, operaia addetta alla selezione di pomodori e addetta alle pulizie, lamentava di aver sviluppato diverse patologie, tra cui ernie discali, epicondilite, epitrocleite, sindrome del tunnel carpale e meniscopatia degenerativa, ritenendole conseguenza delle attività lavorative svolte.
L'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) si è costituito in giudizio, contestando la sussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa.
Il Tribunale, dopo aver espletato l'istruttoria attraverso l'assunzione di prove orali e una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale, ha accolto parzialmente il ricorso. Il giudice ha fondato la decisione sulle risultanze della CTU, la quale ha riconosciuto la natura professionale di alcune delle patologie lamentate, escludendo però la meniscopatia del ginocchio.
Il consulente tecnico ha evidenziato come la tipologia e la durata delle mansioni svolte dalla lavoratrice, protrattesi per oltre trentotto anni, avessero sottoposto le articolazioni a sovraccarico, anche in condizioni climatiche avverse. Di conseguenza, è stata riconosciuta la natura professionale della patologia vertebrale, dell'epicondilite e della sindrome del tunnel carpale.
Il Tribunale ha quindi condannato l'INAIL alla liquidazione di un indennizzo in capitale commisurato al grado di inabilità permanente accertato, pari al 10%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali maturati. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INAIL.
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