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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 2483/2022 del 14-10-2022

principi giuridici

Nel giudizio di divisione ereditaria, grava sulle parti l'onere di provare la titolarità dei beni caduti in successione in capo al de cuius, mediante la produzione dei relativi titoli di acquisto e della certificazione ipocatastale aggiornata, al fine di comprovare che i beni siano ancora nella titolarità delle parti al momento della proposizione della domanda, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi.

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria, pur non essendo assoluto e inderogabile, richiede che la divisione comprenda tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario, salvo deroghe legislative o convenzionali risultanti da un accordo unanime dei condividenti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento di Comunione Ereditaria: Oneri Probatori e Natura Universale della Divisione


La pronuncia in esame affronta la complessa tematica dello scioglimento della comunione ereditaria, focalizzandosi in particolare sugli oneri probatori gravanti sulle parti e sulla natura universale della divisione. La vicenda trae origine da un'azione promossa da alcuni coeredi nei confronti degli altri, volta ad ottenere la divisione dei beni relitti costituiti da terreni, fabbricati e un libretto di risparmio postale.
Nel corso del giudizio, i convenuti si sono costituiti aderendo sostanzialmente alla domanda di divisione, proponendo tuttavia alcune modifiche in merito alle modalità di attribuzione dei beni. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato integralmente la domanda attorea, ponendo in evidenza una serie di carenze probatorie ritenute dirimenti.
In primo luogo, il Giudice ha rilevato la mancata produzione, da parte degli attori, dei titoli di provenienza degli immobili caduti in successione, nonché della certificazione ipocatastale attestante l'attuale titolarità dei beni in capo ai de cuius al momento del decesso. Tale omissione, ad avviso del Tribunale, impedisce di accertare con certezza la sussistenza del diritto di comproprietà in capo agli eredi, presupposto imprescindibile per poter procedere alla divisione dei beni.
Il Giudice ha sottolineato come la mera produzione delle visure catastali e delle dichiarazioni di successione non sia sufficiente a dimostrare la titolarità dei beni, essendo necessario fornire la prova rigorosa del diritto dominicale attraverso la produzione dei titoli di acquisto e della certificazione ipocatastale. Tale documentazione, infatti, consente di verificare se i beni siano ancora di proprietà dei de cuius al momento dell'apertura della successione e se non siano stati oggetto di atti traslativi in favore di terzi.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come la mancata produzione della documentazione ipocatastale impedisca di accertare l'eventuale esistenza di creditori iscritti o aventi causa dai condividenti, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c.
Il Giudice ha poi richiamato il principio dell'universalità della divisione ereditaria, secondo cui lo scioglimento della comunione deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario, al fine di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali alle rispettive quote di partecipazione alla comunione. Tale principio, pur non essendo assoluto e inderogabile, può essere derogato solo in presenza di un accordo unanime tra i condividenti, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura del procedimento di divisione giudiziale e della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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