TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 3979/2022 del 21-11-2022
principi giuridici
La possibilità concessa dalla legge all'### di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata non preclude la presentazione della domanda amministrativa con modalità diverse, essendo sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziario, che la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente e consenta di individuare la prestazione richiesta, in modo da avviare regolarmente la procedura amministrativa.
In materia di prestazioni previdenziali, il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo, ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione stessa, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione; qualora la decisione sul ricorso amministrativo non intervenga entro i termini complessivamente prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo, il termine decadenziale decorre dalla scadenza di tali termini.
La funzione previdenziale dell'intervento del ### di garanzia dell'### di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 297 del 1982, non osta all'intervento del ### a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli "aventi diritto", espressione che si riferisce agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Fondo di Garanzia: Valutazione della Forma della Domanda Amministrativa e Decadenza
La pronuncia in esame affronta un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'### avverso un provvedimento che le intimava il pagamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) in favore di una società cessionaria del credito di un lavoratore. La questione centrale verteva sulla validità della domanda amministrativa presentata dalla società e sulla presunta decadenza del diritto.
Nel caso specifico, l'### contestava la procedibilità della domanda amministrativa, sostenendo che la stessa non era stata presentata in via telematica secondo le modalità previste. Il Tribunale ha rigettato tale eccezione, affermando che la presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata (PEC) non inficia la sua validità. Il giudice ha richiamato l'articolo 443 del codice di procedura civile, il quale non prevede formalità specifiche per la presentazione della domanda amministrativa, limitandosi a richiedere l'esaurimento dei procedimenti amministrativi come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. La ratio di tale norma risiede nell'esigenza di portare a conoscenza dell'### fatti la cui esistenza è nota solo all'assicurato. Tuttavia, nel caso in cui la domanda sia comunque pervenuta all'Ente in data certa, la mancanza di una specifica formalità non può precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale. Il Tribunale ha sottolineato che l'### non può, attraverso la predisposizione di particolari moduli, incidere sulla procedibilità o proponibilità della domanda, in quanto ciò violerebbe gli articoli 24 e 111 della ###
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di decadenza sollevata dall'### richiamando la giurisprudenza della Corte di Appello di Bari. Il giudice ha precisato che il termine decadenziale per l'azione giudiziaria decorre dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo, dalla scadenza del termine per la pronuncia di tale decisione, oppure dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Nel caso in esame, l'azione giudiziaria era stata intrapresa prima del decorso di un anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rendendo infondata l'eccezione di decadenza.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della società cessionaria ad accedere al ### di ### ai sensi della legge 297/1982, in quanto avente diritto del lavoratore. La società aveva fornito documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto, derivante dalla cessione del credito da parte del dipendente. Il Tribunale ha evidenziato che la funzione previdenziale del ### di ### non osta all'intervento a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al TFR.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'opposizione dell'### confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'### al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.