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TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 4142/2022 del 06-12-2022
principi giuridici
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme dovute al lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento costituisce valido titolo esecutivo qualora la determinazione del credito possa avvenire tramite un mero calcolo aritmetico basato su elementi certi e positivi contenuti nel titolo stesso, ovvero su dati, pur non espressamente menzionati in sentenza, che siano stati pacificamente presupposti dalle parti e acquisiti al processo senza contestazioni.
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sintesi e commento
Azione Monitoria Inammissibile in Presenza di Titolo Esecutivo Formabile con Semplice Calcolo Aritmetico
La pronuncia in esame affronta il tema dell'ammissibilità del ricorso al decreto ingiuntivo quando il credito azionato, derivante da una precedente sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, può essere determinato attraverso un mero calcolo aritmetico basato su elementi già acquisiti al processo e non contestati dalle parti.
Nel caso specifico, un lavoratore aveva ottenuto una sentenza di reintegrazione a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo. Avendo optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, richiedeva, tramite decreto ingiuntivo, il pagamento delle mensilità arretrate e dell'indennità stessa. La società datrice di lavoro si opponeva al decreto, eccependo l'inammissibilità dell'azione monitoria, sostenendo che il lavoratore già disponeva di un titolo idoneo per l'esecuzione, essendo la base di calcolo del credito (l'ultima retribuzione globale di fatto) facilmente determinabile.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui una sentenza di condanna al pagamento di somme dovute al lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento costituisce titolo esecutivo valido, a condizione che la determinazione del quantum possa avvenire tramite un semplice calcolo aritmetico basato su elementi certi e positivi contenuti nel titolo stesso. Tali elementi devono essere stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente determinati, anche nel loro ammontare, perché presupposti dalle parti e, quindi, acquisiti al processo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che, sebbene l'importo esatto dell'ultima retribuzione non fosse espressamente indicato nella sentenza di reintegrazione, la busta paga di riferimento era stata allegata al ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione del licenziamento e non era stata contestata dalla società datrice di lavoro. Tale mancata contestazione ha portato il giudice a ritenere che l'ammontare della retribuzione fosse pacificamente accettato dalle parti e, pertanto, idoneo a costituire la base per il calcolo del credito azionato. Di conseguenza, l'azione monitoria è stata ritenuta superflua e inammissibile, in quanto volta ad ottenere un titolo esecutivo già virtualmente esistente.
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