TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 4268/2022 del 14-12-2022
principi giuridici
In tema di indebito assistenziale derivante da mancanza del requisito reddituale, i ratei indebitamente erogati sono ripetibili a partire dalla data del provvedimento che accerta l'insussistenza dei presupposti, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege è assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Indebito Assistenziale: Irripetibilità delle Somme Erogate in Assenza di Dolo del Percettore
La pronuncia del Tribunale di Foggia affronta la questione della ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni assistenziali, in particolare una pensione di invalidità civile. La controversia nasce dall'azione promossa da un soggetto nei confronti dell'### al fine di contestare la legittimità del provvedimento con cui l'ente previdenziale aveva richiesto la restituzione di somme ritenute indebitamente erogate.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale, distinguendolo dall'indebito previdenziale. Mentre quest'ultimo riguarda le prestazioni pensionistiche, il primo concerne le prestazioni di natura assistenziale, come l'indennità di accompagnamento o l'assegno mensile per invalidi civili.
La decisione si fonda sul principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta caratteristiche peculiari rispetto alla disciplina generale civilistica, in ragione dell'affidamento che il pensionato ripone nella definitività delle somme percepite, destinate spesso al soddisfacimento di bisogni primari. In quest'ottica, il Tribunale ha aderito all'orientamento che esclude la ripetizione delle somme indebitamente erogate, a meno che l'erogazione non sia addebitabile al percettore.
Nel caso di specie, l'### contestava la mancata comunicazione di redditi relativi ad un determinato anno, circostanza che aveva portato l'ente a verificare autonomamente la situazione reddituale del soggetto. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale omissione non fosse sufficiente a configurare un comportamento doloso da parte del percettore, tale da giustificare la ripetizione delle somme.
La sentenza sottolinea, inoltre, che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale sono ripetibili a partire dalla data del provvedimento che accerta l'insussistenza dei presupposti, salvo il caso in cui il percettore abbia agito con dolo. Tale dolo, peraltro, non può essere desunto dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'irripetibilità delle somme richieste dall'### e ha ordinato la restituzione di quanto eventualmente già trattenuto, condannando l'ente al pagamento delle spese di lite. La decisione si basa sulla tutela dell'affidamento del percettore e sulla mancanza di prova di un comportamento doloso da parte dello stesso, in linea con i principi che regolano la materia dell'indebito assistenziale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.