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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 4279/2022 del 15-12-2022

principi giuridici

In materia di pensione di invalidità civile, la decorrenza della prestazione è determinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è accertata la totale inabilità, sulla base di una valutazione medico-legale che tenga conto degli elementi clinici e documentali rilevanti.

In materia di spese processuali, nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza è determinata dalla tardiva produzione di documentazione medica già disponibile in sede di ATP.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Decorrenza della Pensione di Inabilità Civile: Rilevanza della Documentazione Medica Successiva alla Domanda Amministrativa


La pronuncia del Tribunale di Foggia affronta la questione della decorrenza della pensione di inabilità civile, focalizzandosi sull'importanza della documentazione medica prodotta successivamente alla presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso in esame, una persona aveva ottenuto il riconoscimento di un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 70%. A seguito di una visita di revisione, era stata riconosciuta un'invalidità totale, ma la decorrenza di tale riconoscimento era stata fissata alla data della visita stessa. La persona interessata, ritenendo tale decorrenza non corretta, aveva avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP), contestando poi le risultanze e chiedendo il riconoscimento della pensione di invalidità civile a partire dalla data della domanda amministrativa.
Il Tribunale, dopo aver acquisito il fascicolo del procedimento di ATP e richiesto chiarimenti al consulente tecnico d'ufficio (CTU), ha esaminato la documentazione medica prodotta dalla persona interessata. In particolare, è emerso che, successivamente alla domanda amministrativa, era stata accertata una recidiva della patologia neoplastica, con conseguente necessità di un nuovo ciclo di chemioterapia.
Il CTU, alla luce di tale documentazione, ha ritenuto che la totale inabilità della persona interessata potesse farsi risalire al mese in cui era stata accertata la recidiva della neoplasia. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, ritenendole logicamente fondate e basate su un'accurata valutazione delle condizioni psico-fisiche della persona interessata e della documentazione medica in atti.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il diritto della persona interessata a percepire la pensione di inabilità civile a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui era stata accertata la recidiva della neoplasia. Il Tribunale ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite relative al procedimento di ATP, mentre ha condannato l'INPS al pagamento delle spese del giudizio, considerando che la documentazione medica su cui esso si fondava era già in atti alla data di espletamento dell'ATP.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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