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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 2221/2023 del 22-06-2023

principi giuridici

Nelle procedure di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), l'amministrazione scolastica, in virtù dei principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dell'obbligo di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, è tenuta a rettificare, anche d'ufficio o su istanza di parte, gli errori materiali commessi dagli aspiranti nella compilazione della domanda telematica, qualora l'effettivo possesso del titolo valutabile sia pacifico e desumibile dagli atti in suo possesso, senza che ciò comporti una violazione della par condicio competitorum.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Errore Materiale nell'Inserimento dei Titoli e Diritto alla Correzione del Punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze


La pronuncia del Tribunale di ### affronta una questione ricorrente nel mondo della scuola: l'erronea indicazione di titoli valutabili nelle domande di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e le conseguenze sulla corretta attribuzione del punteggio.
Nel caso specifico, una docente aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per diverse classi di concorso. Tuttavia, a causa di un errore materiale commesso in fase di compilazione online, aveva inserito il titolo di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, valido come abilitazione per una specifica classe di concorso, nella sezione relativa ai titoli non abilitanti. Inoltre, aveva indicato una data di inizio del rapporto di lavoro errata, con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante.
La docente, accortasi dell'errore, aveva presentato reclamo all'### scolastico territoriale, senza ottenere riscontro positivo. Pertanto, si era rivolta al Tribunale per ottenere la correzione del punteggio e il riconoscimento dei diritti connessi.
Il Tribunale ha accolto il ricorso della docente, statuendo che il Ministero dell'### ha l'obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, rettificando i punteggi assegnati anche in presenza di meri errori materiali, facilmente desumibili dalla documentazione in possesso dell'amministrazione.
I giudici hanno evidenziato che l'Ordinanza Ministeriale che disciplina le GPS prevede una fase di valutazione dei titoli dichiarati, demandata agli uffici scolastici, che non si limita alla mera verifica della veridicità delle dichiarazioni, ma implica anche la correzione di eventuali errori materiali che possano inficiare la corretta attribuzione del punteggio.
Inoltre, il Tribunale ha richiamato il principio del "soccorso istruttorio", previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, che impone alla pubblica amministrazione di consentire ai cittadini di regolarizzare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, purché ciò non comporti una violazione della par condicio tra i candidati. Nel caso di specie, la correzione dell'errore materiale non avrebbe alterato la posizione della docente rispetto agli altri aspiranti, in quanto il titolo di studio era pacificamente posseduto e già dichiarato per altre classi di concorso.
Pertanto, il Tribunale ha condannato il Ministero dell'### a rettificare il punteggio della docente nelle GPS, riconoscendole il punteggio corretto e gli eventuali benefici economici e giuridici derivanti dalla corretta posizione in graduatoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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