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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 2221/2023 del 22-06-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il Giudice del ### del Tribunale di Foggia, dott.ssa ### di ### all'udienza del giorno 22.6.2023, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA ex art. 429, co. 1 c.p.c. nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8217/2022 R.G.L. e vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### -RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### in persona del ### in carica, ### SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - ### V ### FOGGIA, con la dott.ssa ### Dirigente dell'### V di ### -RESISTENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### deducendo di aver presentato in data ### domanda di inserimento nelle ### per le ### (cd. GPS) di prima fascia della ### di ### per le classi di concorso ##### valevoli per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024. 
La ricorrente ha esposto di aver riscontrato, già al momento della pubblicazione delle prime graduatorie definitive, un'erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria ### prima fascia, essendole stati attribuiti soli 54 punti (invece che 138 punti) con conseguente collocazione alla posizione n. 606 (invece che alla posizione n. 163).  ### ha, in particolare, evidenziato di aver compilato la domanda, rispettando la procedura prevista del sistema automatizzato e che, ciononostante, per mero errore materiale in fase di inoltro della domanda: 1. aveva inserito il titolo di “SFP” (laurea magistrale in scienze della formazione primaria) relativo alla classe di concorso ### nella sezione b2 (che indica i titoli non abilitanti) e non nella corretta sezione b1, che indica, invece, i titoli abilitanti della relativa classe; 2. aveva inserito la data errata del 13.03.2021 quale data iniziale del rapporto di lavoro relativo all'a.s. 2020/2021 svolto alle dipendenze della scuola paritaria “### Buonsanto” di ### anziché la data corretta del 25.09.2020, dal che era discesa la erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria relativa alla classe di concorso ### prima fascia. 
La ricorrente ha, infine, precisato di aver proposto svariati reclami all'UST di ### ai quali, tuttavia, veniva data risposta negativa. 
La lavoratrice ha aggiunto che, ove il sistema automatizzato avesse conteggiato correttamente i servizi svolti ed indicati nella domanda, ella avrebbe maturato i seguenti punteggi: “72 punti (per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010) e 12 punti dovuti al fatto che la ricorrente ha conseguito la laurea con un punteggio di 110/110, per cui essendole stati attribuiti n. 54 punti complessivi, di cui 3 punti per l'errato inserimento del titolo abilitante nella sezione b2, la ### avrebbe avuto diritto a 135 punti nelle GPS per la classe di concorso ### prima fascia. Inoltre, per l'errore dell'inserimento della data errata del 13.03.2021, quale data iniziale del rapporto di lavoro relativo all'a.s. 2020/2021 svolto alle dipendenze della scuola paritaria “### Buonsanto” di ### anziché la data corretta del 25.09.2020, le spettano ulteriori 6 punti a fronte dei 3 riconosciuti. In definitiva, il punteggio complessivo da ascrivere alla ricorrente è di 138 punti nella classe di concorso ### prima fascia, in cui risulta inserita nelle GPS anzidette”. 
La ricorrente, infine, ha rappresentato di aver subito un danno a causa della condotta serbata dal Ministero resistente, da parametrarsi alle retribuzioni non conseguite, a causa della mancata stipula del contratto. 
Tanto premesso la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accerti e dichiari che alla ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 138 punti all'interno delle GPS della ### di ### per la classe di concorso ### 1^ fascia biennio 2022/2024 e, per l'effetto, - ordini la rettifica immediata delle graduatorie predette; - dichiari il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (30.06), per la tipologia di insegnamento ### 1^ fascia, presso una delle sedi indicate come preferenze nella domanda (doc. 2b); - condanni il Ministero dell'### al riconoscimento del punteggio (12 punti ad anno scolastico) e di ogni aspetto giuridico che la ricorrente avrebbe conseguito se avesse avuto il corretto punteggio nelle GPS 2022/2024 e avesse iniziato a lavorare dal 07.09.2022 sulla classe di concorso ### prima fascia, - condanni il Ministero dell'### al risarcimento dei danni economici, (v. CDA Genova 14/2022, depositata al n. 10 degli atti di parte) pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe conseguito se avesse avuto il corretto punteggio nelle GPS 2022/2024 e avesse iniziato a lavorare dal 07.09.2022 sulla classe di concorso ### prima fascia e non economici spettanti - secondo giustizia ed equità - per detta mancata rettifica e mancata assunzione nella classe di concorso ### prima fascia, quindi con ogni conseguenza sotto il profilo giuridico ed economico, - condanni il Ministero dell'### al pagamento delle competenze legali, con distrazione”. 
Tardivamente costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto si è opposto all'accoglimento della domanda, invocandone l'integrale rigetto. 
La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e richiesta di chiarimenti alla parte ricorrente, all'odierna udienza è stata discussa oralmente dal solo procuratore della ### e, sulle conclusioni dallo stesso riformulate, così come trascritte nel verbale di udienza che precede, decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.  ***** 
In via preliminare va rammentato che le ### per le ### (###, utili per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2022-2023, sono state istituite dal ### n. 126 del 29.11.2019 e dal ### n. 22 del 8.4.2020 e sono disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale 112 del 6.5.2022.  ###.M. 112/2022 ha previsto la costituzione, per ciascuna ### di ### per le ### finalizzate, in subordine allo scorrimento delle ### ed ### all'attribuzione delle supplenze sia annuali che temporanee, nonché il mantenimento delle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce (artt. 1,2, 3 e 11 dell'O.M. n. 112 del 2022). 
Sulla procedura di inserimento delle domande l'art. 3, commi 2 e 3, dispone che nelle GPS sono inseriti “gli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale” e che “Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. 
In particolare, quanto alle domande di partecipazione dei candidati l'art. 7 dell'Ordinanza ha disposto: “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. 2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze. 4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: (…) e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in ### ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'### competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. ### con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.; f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza; (…) 5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza. (…) 7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6. 8. ### che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. 10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  ###. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa. 11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2 fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e). 12. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero; b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; c) servizi di insegnamento prestati nei ### dell'### ovvero in altri Paesi”. Il successivo art. 8 disciplina la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi corrispondenti stabilendo: “1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: [….]. 2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna ### 3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15. 4. Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 7. ### scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'### competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'### competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato ### 445/2000. 10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. 
Infine, l'art. 9 O.M. (Pubblicazione graduatorie -- ### dispone: “1. Il dirigente dell'### scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell'### le ### Analogamente, sono pubblicate all'### di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto. 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 Giorni”. 
Ebbene, secondo la disciplina richiamata, è prevista una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatizzate, con l'inoltro delle domande in via telematica e la successiva attribuzione provvisoria di un punteggio “proposto” dal sistema sulla base dei titoli dichiarati dal candidato nella domanda. 
La proposta di punteggio viene poi valutata dagli uffici scolastici territoriali (anche attraverso deleghe a scuole “polo”), i quali procedono al raffronto dei titoli dichiarati con quelli effettivamente posseduti e all'eventuale rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. 
E' quindi previsto che i titoli definitivamente validati, all'esito dell'ulteriore controllo delle domande da parte del dirigente dell'ufficio scolastico al momento dell'attribuzione dell'incarico, siano utili ai candidati per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente. 
A mente del comma 10 dell'art. 7 O.M. le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, quindi, soggette agli accertamenti d'ufficio e ai controlli previsti dagli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000. 
Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. 112/2022 il sistema informatico, dunque, elabora una proposta di punteggio sulla base dei titoli dichiarati, poi sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici. 
Tale attività di valutazione/verifica e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero. 
In altri termini l'attività di verifica non può essere riduttivamente intesa come rivolta esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell'### Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l.  41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle concordi allegazioni delle parti risulta che la ricorrente ha, per mero errore, inserito il titolo “SFP” (laurea magistrale in scienze della formazione primaria pacificamente posseduta) relativo alla classe di concorso ### nella sezione ### (che indica i titoli non abilitanti) e non nella corretta sezione ### (che indica i titoli abilitanti della relativa classe). 
Questo errore materiale ha determinato l'attribuzione da parte del sistema informatico automatizzato di 3 punti, anziché 84 punti (corrispondenti a 72 punti per l'abilitazione all'insegnamento + 12 punti per aver conseguito la laurea con punteggio 110/110).  ###.M. 112/2022 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del Ministero (come invece era previsto nelle precedenti disposizioni ministeriali che regolavano l'inclusione e l'aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze). 
Pubblicate le GPS definitive in data ###, la ricorrente, accortasi dell'errata valutazione del proprio titolo di studio, ha presentato reclamo per la correzione del suo punteggio, che tuttavia il Ministero non ha accolto. 
Si ritiene che la condotta del MIM sia illegittima e che la docente abbia diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e alla attribuzione del relativo punteggio nelle GPS della ### di ### per il biennio 2022-2024 e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile al docente ovvero al Ministero o al sistema informatico. 
In primo luogo, come già osservato, l'art. 8, comma 6, dell'O.M. 112/2022 prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e consente la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici. 
Nel caso di specie, l'erroneo inserimento del titolo “SFP” (laurea magistrale in scienze della formazione primaria pacificamente posseduta) relativo alla classe di concorso ### nella sezione ### (che indica i titoli non abilitanti) e non nella corretta sezione ### (che indica i titoli abilitanti della relativa classe) era agevolmente riscontrabile dall'ufficio scolastico al momento della valutazione prevista dall'art. 8 O.M. e imponeva la corrispondente rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria secondo i criteri previsti nelle tabelle allegate all'Ordinanza, d'ufficio o quantomeno a seguito della tempestiva segnalazione e richiesta formulata dalla docente successivamente alla pubblicazione della graduatoria anche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. 
La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio.   Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R.  445/2000, la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. 
Con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. 
Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di studio pacificamente posseduti dalla ricorrente e, per mero errore materiale, inseriti in una sezione sbagliata della procedura informatizzata, non già agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato. 
Si tratta, in sostanza, di una regolarizzazione meramente formale attuabile attraverso la semplice “trasposizione” del titolo di accesso pacificamente posseduto dalla ricorrente, essendo l'errore di quest'ultima consistito unicamente nell'inserimento di detto titolo in una “sezione” sbagliata della domanda di inserimento nella graduatoria di prima fascia (### piuttosto che ###) tempestivamente e ritualmente proposta mediante portale telematico “### on Line”. 
Non sembra, pertanto, pertinente l'osservazione del ### secondo cui “…consentire alla docente, a procedura di inserimento conclusa, di dichiarare titoli e/o servizi precedentemente non indicati, le attribuirebbe un vantaggio rispetto agli altri aspiranti, con una evidente ed ingiustificata violazione del principio della par condicio competitorum”. 
Infatti, la ### ha tempestivamente dichiarato il proprio titolo (anche per le altre classi di concorso per le quali ha presentato la domanda), ma, per mero errore materiale, lo ha inserito in una sezione sbagliata della procedura informatizzata relativa alla classe di concorso ### Pertanto, la posizione assunta dal MIM appare frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità dell'errore a seguito della istanza di reclamo inoltrata dalla docente. 
L'### in virtù della richiamata disciplina di settore, ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili, come nel caso di specie. 
Doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e nonostante l'errore in sede di domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito. 
Non si rivengono ragioni ostative all'applicazione, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. La domanda della ricorrente, presentata nei termini, è semplicemente erronea nella misura in cui il titolo di studio è stato inserito in una sezione sbagliata della procedura informatizzata.  ### possesso del titolo di cui si chiede la valutazione, oltre ad essere documentato, non è in alcun modo contestato dal ### Sulla base delle considerazioni che precedono e tenuto conto della riformulazione delle conclusioni attoree come risultanti dal verbale dell'odierna udienza (in atti), va quindi accertato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del punteggio di 135 nelle GPS per la ### di ### per la classe di concorso ### prima fascia biennio 2022/2024, con conseguente rettifica delle graduatorie predette e condanna del Ministero dell'### al riconoscimento del punteggio (12 punti ad anno scolastico) che la ricorrente avrebbe conseguito se avesse avuto il corretto punteggio nelle GPS 2022/2024 e avesse iniziato a lavorare dal 07.09.2022 sulla classe di concorso ### prima fascia. 
Le spese di lite (cause di lavoro di valore indeterminabile - complessità bassa senza istruttoria), tenuto conto del ridimensionamento delle pretese avvenuto in corso di causa (a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del giudice) e dell'accertato errore materiale della ricorrente (che ha certamente contribuito all'insorgenza della lite) possono essere compensate in ragione di 2/3, dovendo la restante parte gravare sul Ministero convenuto, risultato soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice, dott.ssa ### di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8217/2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accerta il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del punteggio di 135 nelle GPS per la ### di ### per la classe di concorso ### prima fascia biennio 2022/2024, con conseguente rettifica delle graduatorie predette e condanna del Ministero dell'### al riconoscimento del punteggio (12 punti ad anno scolastico) che la ricorrente avrebbe conseguito se avesse avuto il corretto punteggio nelle GPS 2022/2024 e avesse iniziato a lavorare dal 07.09.2022 sulla classe di concorso ### prima fascia; - liquida le spese di lite in complessivi 3.700 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per 2/3 e condannando il Ministero dell'### al pagamento della restante parte in favore della ricorrente, con distrazione all'avv.  ### dichiaratosi antistatario.  ### 22.6.2023 

Il Giudice
dott.ssa ### di ### n. 8217/2022

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