TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 3243/2023 del 07-11-2023
principi giuridici
In materia di invalidità civile, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la sussistenza dei requisiti sanitari può essere accertata con decorrenza retroattiva, tenendo conto dell'evoluzione delle patologie invalidanti e della documentazione medica disponibile, senza che ciò implichi necessariamente la coincidenza con la data della domanda amministrativa o della perizia medico-legale.
In tema di accertamento dell'invalidità civile, il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio solo in presenza di elementi probatori di segno contrario, adeguatamente motivati e supportati da specifiche valutazioni medico-legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento dell'Invalidità Civile e Indennità di Accompagnamento: Valutazione Medico-Legale e Decorrenza dei Benefici
La pronuncia in esame trae origine da un ricorso presentato avverso le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento di benefici assistenziali, nello specifico pensione o assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e riconoscimento dell'handicap in condizioni di gravità.
Il ricorrente contestava la valutazione precedente, ritenendola non adeguata alla propria condizione di salute e chiedendo un accertamento del diritto ai benefici a partire dalla data di sospensione amministrativa. L'### si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, ritenendo necessario un approfondimento della situazione clinica, disponeva una nuova CTU medico-legale. Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, dopo aver esaminato la documentazione medica e visitato il ricorrente, concludeva che la riduzione della percentuale di invalidità precedentemente riconosciuta era da considerarsi un errore, data la natura progressiva delle patologie riscontrate. Nello specifico, il CTU evidenziava la presenza di diverse patologie, tra cui ###, cardiopatia ipertensiva, ### grave con complicanze artrosiche, ### con ernie discali lombari e gonartrosi bilaterale, disturbo ossessivo-compulsivo ed ###.
Il CTU accertava un'invalidità del 100% a partire dalla data della domanda di aggravamento, riconoscendo altresì lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità. Tuttavia, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, il CTU riteneva che la necessità di assistenza continua per lo svolgimento dei normali atti del vivere quotidiano fosse emersa solo a partire da febbraio 2021, retrodatando il beneficio di alcuni mesi rispetto alla certificazione medica.
Il giudice, condividendo le valutazioni del CTU, ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'invalidità civile al 100% e il riconoscimento dell'handicap grave a partire dal 2018, e riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento da febbraio 2021. Le spese di lite e di CTU sono state poste a carico dell'### soccombente.
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