TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 496/2023 del 21-02-2023
principi giuridici
In materia di fornitura di energia elettrica, qualora sia accertata la manomissione dolosa del contatore, le disposizioni di cui alla ### n. 200/1999 e all'art. 16 del ### non trovano applicazione ai fini della ricostruzione dei consumi, in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente ai casi di "rottura" o "guasto" del gruppo di misura ovvero ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore.
In caso di accertata manomissione dolosa del contatore dell'energia elettrica, ai fini della ricostruzione dei consumi, ove non sia possibile accertare la data precisa della manomissione, il periodo di ricostruzione può estendersi fino alla data di attivazione dell'utenza, con termine finale coincidente con la data della verifica o della sostituzione del misuratore.
In caso di prelievo abusivo di energia elettrica a seguito di manomissione del contatore, la ricostruzione presuntiva dei consumi può fondarsi sulla potenza tecnicamente prelevabile in quel punto, desunta dalla sezione del cavo rilevata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prelievo Abusivo di Energia Elettrica e Ricostruzione dei Consumi: Profili di Disciplina Applicabile
La pronuncia in commento affronta la complessa questione della ricostruzione dei consumi di energia elettrica in caso di accertato prelievo abusivo, con particolare riferimento alla sua distinzione rispetto alle ipotesi di malfunzionamento del contatore. La vicenda trae origine da un'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di un utente, a seguito della contestazione di consumi non contabilizzati per un determinato periodo. L'utente si opponeva all'ingiunzione, contestando l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla società fornitrice e l'incongruità dei consumi addebitati.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, fondando la propria decisione sul verbale di verifica redatto dai tecnici della società distributrice, dal quale emergeva un prelievo abusivo di energia elettrica mediante un bypass del contatore, con allaccio diretto alla rete di distribuzione. Tale accertamento comportava la mancata contabilizzazione dei consumi.
Il giudice ha esaminato la normativa in materia di ricostruzione dei consumi, con particolare riferimento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (###), che disciplinano le modalità di ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che tali disposizioni si riferiscono espressamente a "rotture" o "guasti" del gruppo di misura, ipotesi che non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Pur riconoscendo che il ### attività ### prevede criteri analoghi a quelli della delibera ###/99 anche in caso di "prelievi irregolari", il giudice ha interpretato tale espressione come riferita a irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore, distinte dai prelievi fraudolenti. Di conseguenza, ha ritenuto non applicabili al caso di specie i criteri temporali e modali di ricostruzione dei consumi previsti dalle delibere ###, in particolare il criterio temporale suppletivo della retrodatazione a 365 giorni prima della data di verifica.
In assenza di una specifica disciplina normativa in tema di allacci abusivi e manomissione dolosa dei misuratori, il Tribunale ha individuato i criteri da seguire, stabilendo che il periodo di ricostruzione deve avere come termine iniziale la data della manomissione, ove accertata, o, in mancanza, la data di attivazione dell'utenza. Il termine finale è rappresentato dalla data della verifica o della sostituzione del misuratore.
Nel caso specifico, non essendo stato possibile accertare la data di manomissione del contatore, la ricostruzione dei consumi è stata riferita all'intero periodo in cui quel punto di prelievo è risultato associato al contratto di fornitura intestato all'utente. La società distributrice, rilevato il prelievo abusivo e la conseguente impossibilità di misurare i consumi effettivi, ha elaborato una ricostruzione presuntiva dei consumi fondata sulla potenza tecnicamente prelevabile in quel punto di prelievo in base alla sezione del cavo rilevata. Il Tribunale ha ritenuto non utilizzabile la diversa quantificazione dei consumi formulata dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto fondata sull'analisi dei consumi registrati nel periodo successivo alla verifica eseguita dai tecnici.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.