TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 510/2023 del 13-02-2023
principi giuridici
In materia di pensione di inabilità, qualora il consulente tecnico d'ufficio accerti uno stato invalidante differito rispetto alla data della visita di revisione che ha determinato la revoca della prestazione, e successivamente, alla luce di chiarimenti resi, modifichi il proprio orientamento, facendo decorrere la condizione sanitaria dall'epoca della revoca del beneficio, la prestazione deve essere ripristinata a decorrere dalla data della revoca stessa, ove non siano contestati gli altri requisiti socio-sanitari, al fine di evitare una soluzione di continuità nella valutazione dello stato invalidante in presenza di patologie non reversibili.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile: prevale l'accertamento medico legale sulla revoca amministrativa
La pronuncia in commento affronta il tema del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, a seguito di revoca della prestazione da parte dell'### in sede di visita di revisione.
Nel caso di specie, un soggetto aveva adito l'autorità giudiziaria contestando la revoca della pensione di inabilità, precedentemente riconosciuta, lamentando l'erroneità della valutazione medica effettuata dall'Istituto previdenziale. Il ricorrente aveva infatti promosso un accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., al fine di ottenere una nuova valutazione del proprio stato di salute.
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio (CTU) aveva accertato la sussistenza di una condizione invalidante, seppur con decorrenza successiva alla data della revoca della prestazione. In particolare, il CTU aveva evidenziato un aggravamento delle patologie del ricorrente, in particolare della malattia renale cronica, tale da giustificare il riconoscimento della totale inabilità a decorrere dall'inizio del trattamento dialitico.
Il ricorrente, ritenendo che la condizione invalidante fosse in realtà preesistente alla data indicata dal CTU, aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alle conclusioni della perizia e aveva promosso un giudizio ordinario per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data della revoca.
Il Tribunale, valutate le risultanze della CTU e i chiarimenti forniti dal consulente tecnico, ha accolto la domanda del ricorrente. Il giudice ha infatti ritenuto che, alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e della necessità di sottoporsi a trattamento dialitico, sarebbe stato contraddittorio negare il diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della revoca, posto che le patologie invalidanti erano le medesime che avevano giustificato il riconoscimento della prestazione in precedenza.
In sostanza, il Tribunale ha dato prevalenza all'accertamento medico legale, che ha confermato la sussistenza di una condizione invalidante sin dalla data della revoca della prestazione, rispetto alla valutazione amministrativa effettuata dall'### condannando quest'ultimo al ripristino della pensione di inabilità a decorrere dalla data della revoca, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
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