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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 510/2023 del 13-02-2023

principi giuridici

In materia di pensione di inabilità, qualora il consulente tecnico d'ufficio accerti uno stato invalidante differito rispetto alla data della visita di revisione che ha determinato la revoca della prestazione, e successivamente, alla luce di chiarimenti resi, modifichi il proprio orientamento, facendo decorrere la condizione sanitaria dall'epoca della revoca del beneficio, la prestazione deve essere ripristinata a decorrere dalla data della revoca stessa, ove non siano contestati gli altri requisiti socio-sanitari, al fine di evitare una soluzione di continuità nella valutazione dello stato invalidante in presenza di patologie non reversibili.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile: prevale l'accertamento medico legale sulla revoca amministrativa


La pronuncia in commento affronta il tema del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, a seguito di revoca della prestazione da parte dell'### in sede di visita di revisione.
Nel caso di specie, un soggetto aveva adito l'autorità giudiziaria contestando la revoca della pensione di inabilità, precedentemente riconosciuta, lamentando l'erroneità della valutazione medica effettuata dall'Istituto previdenziale. Il ricorrente aveva infatti promosso un accertamento tecnico preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., al fine di ottenere una nuova valutazione del proprio stato di salute.
L'espletata consulenza tecnica d'ufficio (CTU) aveva accertato la sussistenza di una condizione invalidante, seppur con decorrenza successiva alla data della revoca della prestazione. In particolare, il CTU aveva evidenziato un aggravamento delle patologie del ricorrente, in particolare della malattia renale cronica, tale da giustificare il riconoscimento della totale inabilità a decorrere dall'inizio del trattamento dialitico.
Il ricorrente, ritenendo che la condizione invalidante fosse in realtà preesistente alla data indicata dal CTU, aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alle conclusioni della perizia e aveva promosso un giudizio ordinario per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità a decorrere dalla data della revoca.
Il Tribunale, valutate le risultanze della CTU e i chiarimenti forniti dal consulente tecnico, ha accolto la domanda del ricorrente. Il giudice ha infatti ritenuto che, alla luce dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e della necessità di sottoporsi a trattamento dialitico, sarebbe stato contraddittorio negare il diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della revoca, posto che le patologie invalidanti erano le medesime che avevano giustificato il riconoscimento della prestazione in precedenza.
In sostanza, il Tribunale ha dato prevalenza all'accertamento medico legale, che ha confermato la sussistenza di una condizione invalidante sin dalla data della revoca della prestazione, rispetto alla valutazione amministrativa effettuata dall'### condannando quest'ultimo al ripristino della pensione di inabilità a decorrere dalla data della revoca, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 510/2023 del 21-02-2023

principi giuridici

È nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola di commissione di massimo scoperto che, pur indicando la misura percentuale della stessa, non specifica la periodicità dell'applicazione né i criteri e la base di calcolo su cui conteggiarla.

L'estromissione di una parte dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. richiede il consenso di tutte le parti in causa.

La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
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sintesi e commento

Nullità della Commissione di Massimo Scoperto per Indeterminatezza: Impatto sul Saldo del Conto Corrente e sulla Garanzia Fideiussoria


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia ha affrontato una controversia nata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo, sollevata da una società e dai suoi garanti, contestando la somma richiesta da un istituto di credito a seguito di un contratto di conto corrente.
La società opponente, insieme ai suoi garanti, aveva contestato diversi aspetti del rapporto bancario, tra cui la violazione delle norme sull'anatocismo, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità della commissione di massimo scoperto (CMS) e la nullità delle garanzie fideiussorie.
Nel corso del giudizio, si sono costituiti in causa, in qualità di terzi intervenienti, due soggetti giuridici, in ragione di successive cessioni del credito.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) contabile, ha parzialmente accolto l'opposizione. Pur riconoscendo la validità della convenzione scritta relativa agli interessi passivi e la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) in conformità con la normativa vigente, il giudice ha dichiarato la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
La decisione si fonda sull'indeterminatezza dell'oggetto della clausola relativa alla CMS. Pur essendo indicata la misura percentuale della commissione, mancavano indicazioni essenziali quali la periodicità dell'applicazione e i criteri specifici per la base di calcolo. In assenza di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto la clausola nulla per indeterminatezza, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale che richiede chiarezza e trasparenza nella determinazione dei costi applicati al cliente.
L'esclusione della CMS ha portato a una rideterminazione del saldo del conto corrente, con una conseguente riduzione dell'importo dovuto dalla società correntista. Il Tribunale ha quindi revocato il decreto ingiuntivo originario, condannando gli opponenti al pagamento del saldo ricalcolato, maggiorato degli interessi di mora pattuiti.
Infine, il giudice ha respinto l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie, ritenendola generica e non supportata da adeguata allegazione e prova.
La sentenza ha anche regolamentato le spese di lite, compensandole parzialmente in ragione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

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