TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 1963/2024 del 17-07-2024
principi giuridici
È ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in sede di rilascio di immobile, rigetti l'istanza di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 609 del codice di procedura civile, qualora il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore del giudice fallimentare, ritenendo che le questioni relative alla titolarità dei beni rinvenuti nell'immobile rientrino nella competenza di quest'ultimo, mentre, in realtà, tali beni non appartengono al fallito e le contestazioni sulla titolarità sono sorte esclusivamente tra l'aggiudicatario e il debitore esecutato.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto il provvedimento di diniego dei provvedimenti di cui all'articolo 609 del codice di procedura civile, il giudice dell'opposizione, in caso di accoglimento dell'opposizione, si limita a revocare il provvedimento impugnato, spettando comunque al giudice dell'esecuzione titolare della procedura esecutiva l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione agli Atti Esecutivi: Errata Individuazione della Giurisdizione Competente e Revoca del Provvedimento
La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione agli atti esecutivi promossa a seguito di una procedura di rilascio di un immobile. La vicenda, complessa, si snoda attraverso diverse fasi processuali e coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui una cooperativa agricola, una società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), una società in accomandita semplice (s.a.s.) e una curatela fallimentare.
Il fulcro della controversia risiede nella corretta individuazione del giudice competente a dirimere le questioni sorte in relazione ai beni mobili rinvenuti all'interno dell'immobile oggetto di rilascio. In particolare, la società che aveva ottenuto il decreto di trasferimento dell'immobile a seguito di una procedura concorsuale, una volta immessa nel possesso, si era trovata di fronte alla presenza di beni mobili appartenenti a terzi. L'ufficiale giudiziario, in sede di rilascio, aveva redatto un inventario di tali beni, nominando custode il legale rappresentante della società aggiudicataria e concedendo un termine per la loro rimozione. Tuttavia, l'aggiudicataria aveva successivamente impedito l'asporto dei beni, dando origine a una serie di istanze e provvedimenti che hanno condotto all'opposizione in questione.
La cooperativa agricola, originaria conduttrice dell'immobile e proprietaria di parte dei beni mobili, aveva quindi promosso un'opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) che, a suo dire, aveva implicitamente disposto l'estinzione della procedura esecutiva senza pronunciarsi sulla richiesta di consegna dei beni ai sensi dell'art. 609 c.p.c. La società aggiudicataria e la curatela fallimentare, costituitesi in giudizio, avevano eccepito l'incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice fallimentare, sostenendo che le questioni relative alla titolarità dei beni rientrassero nella competenza esclusiva di quest'ultimo.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza, rilevando che la controversia non riguardava beni di proprietà della società fallita, ma beni di terzi, e che le questioni erano sorte a valle della procedura concorsuale, tra l'aggiudicataria e la cooperativa agricola. Il Tribunale ha altresì dichiarato inammissibile la domanda formulata dalla società in accomandita semplice, in quanto quest'ultima non aveva mai formalmente proposto opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, il Tribunale ha accolto l'opposizione della cooperativa agricola, ritenendo che il G.E. avesse erroneamente declinato la propria competenza a pronunciarsi sulla richiesta di consegna dei beni ai sensi dell'art. 609 c.p.c., rimettendo la questione al giudice fallimentare. Il Tribunale ha quindi revocato il provvedimento del G.E., precisando tuttavia che l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'accoglimento dell'opposizione, e quindi la decisione sulla consegna dei beni, spettava in ogni caso al G.E. titolare della procedura esecutiva.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ritenendo che la controversia fosse stata originata dall'errata impostazione seguita dal G.E. nella risoluzione delle problematiche relative alla titolarità dei beni rinvenuti nell'immobile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.