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TRIBUNALE DI FOGGIA

Sentenza n. 2834/2024 del 06-12-2024

principi giuridici

In caso di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la titolarità del credito in capo al cessionario è comprovata dalla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti, qualora gli elementi in comune presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto incaricato del recupero del credito non necessita di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B., non configurandosi tale requisito come condizione imprescindibile per la validità del mandato e delle conseguenti attività di recupero.

In materia di fideiussione, il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della ### d'### relativo a clausole anticoncorrenziali contenute nel modello ABI per fideiussioni omnibus, non si estende alle fideiussioni specifiche, salvo prova contraria circa l'esistenza di una illegittima intesa lesiva della libertà di concorrenza e che, in assenza delle clausole rientranti nello schema ###, la garanzia non sarebbe stata prestata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Cessione di Crediti Bancari e Legittimazione alla Riscossione: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda originata dall'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni soggetti, in qualità di garanti di una società a responsabilità limitata in liquidazione. Il decreto intimava il pagamento di una somma a titolo di residuo non pagato dalla società debitrice a una società per azioni, somma derivante da contratti di conto corrente e un finanziamento. Gli opponenti contestavano la legittimità del decreto, sollevando diverse eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della società creditrice, l'assenza di legittimazione della società incaricata della riscossione e la mancanza di prova del credito, nonché la nullità delle fideiussioni.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società creditrice, cessionaria del credito originariamente vantato da un istituto bancario. Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale ha evidenziato come, in caso di cessione in blocco dei crediti bancari, sia sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti. Nel caso di specie, la società creditrice aveva adeguatamente documentato la cessione del credito, producendo l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la documentazione probatoria del credito consegnatale dalla banca cedente e la dichiarazione di cessione della banca cedente.
Successivamente, il Tribunale si è soffermato sull'eccezione di difetto di legittimazione della società incaricata della riscossione, non iscritta all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). In proposito, il giudice ha rilevato come la giurisprudenza di merito sia divisa, con alcune sentenze che accertano il difetto di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati in capo al creditore procedente non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, e altre che, invece, ritengono legittima la differenziazione tra il master servicer, responsabile dei soli compiti di vigilanza, e il special servicer o sub servicer, dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., che svolge esclusivamente quest'ultima attività. Richiamando un recentissimo arresto della Corte di Cassazione, il Tribunale ha condiviso l'orientamento da ultimo esaminato, chiarendo che non sussiste il difetto di rappresentanza del soggetto incaricato del recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione anche qualora non sia iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B. La Corte ha escluso il carattere imperativo delle disposizioni di cui all'art. 2 co. VI L. 130/1999 e all'art. 106 TUB, ritenendo che la loro violazione non comporti la nullità dei contratti stipulati tra società veicolo e servicer, né le conseguenti attività di recupero crediti.
Infine, il Tribunale ha rigettato le censure relative alla mancanza di prova del credito e alla nullità delle fideiussioni. Quanto alla prova del credito, il giudice ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società creditrice, consistente nel contratto sottoscritto e nelle garanzie prestate, nell'estratto conto delle scritture contabili con autentica notarile e nella comunicazione di risoluzione dei contratti e decadenza dal beneficio del termine. Quanto alla nullità delle fideiussioni, il Tribunale ha rilevato come il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia richiamato dagli opponenti si riferisca ad uno specifico schema contrattuale relativo alle fideiussioni omnibus e non si attagli, pertanto, alle fideiussioni specifiche sottoscritte dagli opponenti. Inoltre, il giudice ha evidenziato come gli opponenti non abbiano provato l'esistenza di una illegittima intesa lesiva della libertà di concorrenza, né che essi non avrebbero stipulato il contratto di fideiussione in difetto delle clausole rientranti nello schema ABI.
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testo integrale


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