TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 516/2024 del 20-02-2024
principi giuridici
In materia di impugnazione di testamento olografo, l'azione di nullità per falsità della data è esperibile qualora sussista un interesse giuridico alla sua deduzione, come nel caso in cui il testamento sia stato completato in epoca successiva alla data indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace.
In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, grava su chi assume lo stato di incapacità l'onere di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere del testatore, salvo che quest'ultimo non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso incombe a chi faccia valere il testamento dimostrare che la redazione è avvenuta in un intervallo di lucidità.
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testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Testamento Olografo: Autografia, Data e Capacità del Testatore
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata dall'impugnazione di un testamento olografo. L'attore contestava la validità del documento testamentario, adducendo, in via principale, il difetto di autografia e, in subordine, l'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione.
Nel dettaglio, l'attore sosteneva che il testamento impugnato presentasse anomalie tali da inficiarne l'autenticità, ipotizzando un intervento di terzi nella redazione. In aggiunta, contestava la data apposta sul testamento, ritenendola non veritiera e riconducibile a un periodo in cui la testatrice sarebbe stata incapace di intendere e di volere a causa di un progressivo decadimento cognitivo. Di conseguenza, l'attore chiedeva che fosse dichiarato valido ed efficace un precedente testamento olografo, redatto in data anteriore.
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava integralmente le pretese attoree, eccependo la piena validità del testamento impugnato. Gli altri soggetti citati in giudizio, in quanto potenziali eredi, non si costituivano, ma il Tribunale riteneva comunque integro il contraddittorio.
Il Tribunale, per dirimere la questione relativa all'autografia del testamento, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica. L'esperto, dopo aver espletato approfondite analisi comparative tra la scrittura del testamento contestato e quella di documenti autografi della testatrice, concludeva per l'autenticità del testamento impugnato, escludendo manipolazioni o interventi di terzi.
L'attore contestava le conclusioni del CTU, sollevando diverse obiezioni in merito alla metodologia utilizzata e all'interpretazione dei dati grafologici. Tuttavia, il CTU, in sede di chiarimenti, forniva risposte esaustive e puntuali, confermando la validità delle proprie conclusioni e confutando le argomentazioni dell'attore.
Quanto alla questione dell'incapacità di intendere e di volere della testatrice, il Tribunale rilevava che l'attore non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare tale condizione. In particolare, il Tribunale sottolineava che la testatrice non era sottoposta ad alcuna misura di protezione giuridica (amministrazione di sostegno o interdizione) al momento della redazione del testamento impugnato. Pertanto, gravava sull'attore l'onere di provare in modo rigoroso l'incapacità della testatrice, onere che, ad avviso del Tribunale, non era stato assolto. Il Tribunale evidenziava che il certificato medico prodotto dall'attore, attestante un generico decadimento mentale senile, non era sufficiente a dimostrare l'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento.
In definitiva, il Tribunale rigettava integralmente le domande dell'attore, ritenendo valido ed efficace il testamento impugnato. Il Tribunale poneva le spese di CTU a carico dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese legali in favore della convenuta.
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