TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 838/2024 del 19-03-2024
principi giuridici
L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. a favore del terzo trasportato presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, pur non essendo necessario uno scontro materiale tra gli stessi.
Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta esperibile dal trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Sinistro stradale con un solo veicolo coinvolto: inammissibilità dell'azione diretta ex art. 141 Codice delle Assicurazioni
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un sinistro stradale in cui un soggetto, trasportato su un autocarro, ha subito gravi lesioni a seguito del ribaltamento del veicolo. L'azione legale è stata promossa nei confronti della compagnia assicurativa del mezzo, invocando il risarcimento dei danni subiti.
Il fatto, per come ricostruito in giudizio, vedeva il veicolo, condotto da un terzo, perdere il controllo e, dopo aver urtato il guardrail, ribaltarsi. Il trasportato, a seguito delle lesioni riportate, ha agito per ottenere il risarcimento del danno differenziale, tenuto conto di quanto già percepito dall'###
La compagnia assicurativa si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola inammissibile. La decisione si fonda sull'interpretazione restrittiva dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale era a bordo. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'applicazione dell'art. 141 presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, pur non essendo necessaria una collisione materiale tra gli stessi.
Nel caso di specie, emergeva chiaramente che il sinistro era stato causato dalla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Pertanto, l'azione diretta ex art. 141 è stata ritenuta improponibile.
Il Tribunale ha escluso anche la possibilità di inquadrare l'azione nell'ambito dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile. In questo caso, infatti, l'attore non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro. La deposizione dei testimoni non aveva chiarito la dinamica dell'incidente, e la tesi dello scoppio di uno pneumatico, addotta da un testimone, non era stata supportata da ulteriori elementi che potessero imputare la responsabilità al conducente.
Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con l'intervento delle ### della Corte di Cassazione del 2022, che ha chiarito i presupposti per l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, pronuncia successiva alla proposizione del giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.