TRIBUNALE DI FOGGIA
Sentenza n. 1129/2025 del 09-05-2025
principi giuridici
Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico, sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Ai fini della ricostruzione della carriera, l'anno 2013 deve essere valutato a fini giuridici, pur non essendo computabile a fini economici in ragione della sterilizzazione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122/2013.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento Integrale dell'Anzianità nel Passaggio di Ruolo del Personale Scolastico
La sentenza in commento affronta la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata da un dipendente del Ministero dell'### e del ### (MIM) nel passaggio da un profilo professionale inferiore a uno superiore all'interno del comparto scuola.
La ricorrente, precedentemente impiegata come collaboratore scolastico a tempo determinato e indeterminato, era successivamente transitata al profilo di assistente tecnico. La controversia nasceva dalla contestazione del decreto di ricostruzione della carriera, ritenuto penalizzante in quanto basato sul meccanismo della "temporizzazione" anziché sul più favorevole criterio del riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel precedente ruolo. La dipendente lamentava, in particolare, una riduzione dell'anzianità riconosciuta e un conseguente peggioramento della fascia stipendiale.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali in materia e aderendo all'orientamento secondo cui, in casi di passaggio di ruolo, deve essere riconosciuta l'anzianità maturata nel precedente profilo professionale, senza applicare meccanismi riduttivi come la temporizzazione. I giudici hanno evidenziato come il criterio della temporizzazione, applicato in fase di prima inquadramento, debba considerarsi recessivo rispetto al principio generale del riconoscimento integrale dell'anzianità, al fine di evitare penalizzazioni stipendiali.
Inoltre, il Tribunale si è pronunciato sulla questione dell'anno 2013, spesso oggetto di contestazione in quanto interessato da disposizioni normative che ne limitavano gli effetti economici. In linea con la più recente giurisprudenza, il giudice ha chiarito che, pur non potendo essere computato ai fini della progressione economica, l'anno 2013 deve essere comunque considerato ai fini giuridici dell'anzianità di servizio.
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'integrale ricostruzione della carriera, considerando per intero i servizi prestati nel precedente ruolo, e ha condannato il MIM al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese di lite sono state parzialmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.
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