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TRIBUNALE DI FORLÌ

Sentenza n. 769/2022 del 05-08-2022

principi giuridici

In tema di risarcimento del danno da invalidità personale derivante da sinistro stradale, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 139 del ### delle ### può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.

In tema di risarcimento del danno patrimoniale da invalidità personale, l'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico.

Gli emolumenti ricevuti a titolo di indennità di missione non possono essere utilizzati come base di calcolo per la liquidazione di somme ulteriori, a titolo di danno patrimoniale, non trattandosi di importi versati a titolo retributivo ma al solo scopo di compensare i disagi conseguenti all'impiego nelle missioni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro Stradale e Risarcimento del Danno: Un'Analisi della Responsabilità e della Quantificazione


La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni conseguente a un sinistro stradale che ha visto coinvolto un pedone, dipendente del Ministero della ### e un automobilista. Il fatto, avvenuto nel territorio di ###, ha visto il pedone, mentre attraversava la strada su un passaggio pedonale con la propria bicicletta, essere investito da un veicolo.
L'azione legale è stata promossa dal pedone nei confronti del conducente del veicolo e della compagnia assicurativa di quest'ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente. Il conducente del veicolo non si è costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.
Il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro, basandosi sulla dinamica dei fatti ricostruita dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente. In particolare, è stata rilevata la violazione da parte del conducente delle norme del ### della ### relative alla precedenza ai pedoni e alla velocità di guida.
La questione più complessa affrontata dal Tribunale ha riguardato la quantificazione del danno risarcibile. Il danneggiato aveva subito lesioni personali, con conseguente invalidità temporanea e permanente, oltre a un danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute e dalla riduzione della capacità lavorativa.
Il Tribunale, nel valutare il danno biologico, ha applicato le tabelle previste dall'art. 139 del ### delle ### per le lesioni di lieve entità, riconoscendo anche un risarcimento per il danno morale, pur in assenza di specifiche allegazioni e prove di particolari conseguenze ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse alla lesione subita.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento delle spese mediche documentate e, soprattutto, del danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, ha preso in considerazione il reddito del danneggiato prima dell'incidente e ha applicato un coefficiente di capitalizzazione per calcolare la perdita di guadagno futura.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento per la perdita di opportunità di partecipare a missioni operative, in ### e all'estero, e per la conseguente perdita delle indennità e della maggiore remunerazione, ritenendo che tali indennità abbiano natura compensativa dei disagi e non retributiva.
Infine, il Tribunale ha tenuto conto delle somme già versate dalla compagnia assicurativa a titolo di acconto e ha condannato il conducente e la compagnia assicurativa, in solido, al pagamento della somma residua, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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