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TRIBUNALE DI FROSINONE

Sentenza n. 1182/2017 del 10-10-2017

principi giuridici

In tema di contratto di vigilanza privata, l'istituto di vigilanza è responsabile dei danni derivanti da furto qualora, in presenza di un obbligo contrattuale di controllo mediante sopralluoghi, ometta tale attività, sussistendo nesso di causalità tra la mancata esecuzione delle ispezioni e il verificarsi del furto.

È nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., la clausola contrattuale che esclude o limita la responsabilità dell'istituto di vigilanza per dolo o colpa grave, ovvero che, limitando l'ammontare del danno risarcibile ad una somma irrisoria, costituisce un mezzo per eludere l'applicazione della predetta norma.

In mancanza di prova precisa sull'ammontare del danno derivante da furto, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., qualora sia accertata l'esistenza di una condotta negligente dell'istituto di vigilanza e di un danno risarcibile sotto il profilo dell'"an debeatur".

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità dell'Istituto di Vigilanza per Furto e Liquidazione Equitativa del Danno


La pronuncia in esame affronta la questione della responsabilità di un istituto di vigilanza in relazione a un furto subito da un'azienda cliente, titolare di uno stabilimento per la produzione e commercializzazione di liquori. La società di produzione aveva stipulato un contratto con l'istituto di vigilanza per la sorveglianza notturna e festiva dei propri locali, dotati anche di impianto antifurto collegato alla centrale operativa dell'istituto. A seguito di un allarme scattato nella notte, si era verificato un furto di merce all'interno dello stabilimento.
L'azienda danneggiata ha quindi citato in giudizio l'istituto di vigilanza, ritenendolo responsabile per inadempimento contrattuale e chiedendo il risarcimento dei danni subiti. L'istituto di vigilanza si è difeso contestando la propria negligenza e invocando una clausola contrattuale che limitava la propria responsabilità risarcitoria a una mensilità del canone pattuito.
Il Tribunale ha ritenuto l'istituto di vigilanza responsabile per l'omessa o carente vigilanza. Il giudice ha evidenziato come, in presenza di un regolare contratto di sorveglianza, l'istituto è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per sventare tempestivamente un furto, e che l'omissione di tali controlli determina un nesso di causalità con il danno subito dal cliente. La clausola contrattuale che limitava la responsabilità dell'istituto è stata ritenuta inapplicabile e comunque nulla, in quanto volta ad escludere la responsabilità per colpa grave e a limitare il risarcimento a una somma irrisoria, eludendo così l'art. 1229 del codice civile.
Tuttavia, il Tribunale ha rilevato l'incertezza probatoria sull'esatta quantificazione del danno subito dall'azienda, in particolare in relazione alla quantità e al valore della merce sottratta. In mancanza di prove certe, il giudice ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, determinando un importo risarcitorio inferiore a quello richiesto dall'azienda, tenendo conto degli elementi probatori acquisiti, dei prezzi della merce all'ingrosso all'epoca dei fatti e del numero approssimativo delle bottiglie asportate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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