TRIBUNALE DI FROSINONE
Sentenza n. 1150/2021 del 14-12-2021
principi giuridici
In tema di fideiussione omnibus, la contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica deve avvenire in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
In tema di fideiussione omnibus, la previsione di un importo massimo garantito soddisfa il requisito di determinatezza dell'oggetto di cui all'art. 1938 c.c.
Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione è valida e vincolante per le parti.
In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dedurre e dimostrare l'an e il quantum dello stesso.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Fideiussione Omnibus: Profili di Legittimazione, Anatocismo e Responsabilità del Fideiussore
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da diversi soggetti, tra cui eredi di un fideiussore e la società debitrice principale, avverso una ### S.P.A.. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento di una somma ingente, derivante dal saldo passivo di un conto corrente garantito da fideiussioni omnibus.
Gli opponenti sollevavano una serie di eccezioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva della ### creditrice, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali, alla commissione di massimo scoperto e all'anatocismo, nonché la liberazione del fideiussore per obbligazioni future e per fatto del creditore. Contestavano, inoltre, l'indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione e la prescrizione del diritto della ### di pretendere l'adempimento dal garante.
Il Tribunale ha rigettato integralmente le opposizioni. In primo luogo, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale adito in ragione della sede legale della società debitrice principale. Ha, altresì, escluso il difetto di legittimazione attiva della ### creditrice, evidenziando l'atto di fusione per incorporazione che aveva trasferito alla stessa tutti i diritti e gli obblighi della società originaria creditrice. Analogamente, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli eredi del fideiussore, ritenendo provata l'accettazione tacita dell'eredità.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto valide ed efficaci le fideiussioni omnibus, escludendo la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto era previsto un importo massimo garantito. Ha, inoltre, respinto le contestazioni relative agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto, rilevando la presenza di pattuizioni scritte nel contratto. Quanto all'anatocismo, il Tribunale ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto conforme alla delibera ### del 9 febbraio 2000.
Il Tribunale ha, altresì, escluso la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, non ravvisando alcuna condotta colposa o illecita della ### che avesse pregiudicato il diritto di surrogazione del garante. Analogamente, ha respinto l'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazioni future, non ritenendo provato il deterioramento delle condizioni economiche del debitore e la consapevolezza di tale deterioramento da parte della ###. Infine, il Tribunale ha ritenuto derogabile la disciplina dell'art. 1957 c.c., in quanto espressamente derogata dal contratto di fideiussione.
Pur rigettando le opposizioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in ragione dell'avvenuto pagamento del debito ingiunto in corso di causa, confermando, tuttavia, il diritto di credito portato dal titolo monitorio. Sono state, infine, rigettate le domande di risarcimento del danno all'immagine e per responsabilità aggravata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.