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TRIBUNALE DI FROSINONE

Sentenza n. 661/2022 del 11-07-2022

principi giuridici

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il principio della scissione degli effetti della notificazione si applica anche agli atti del procedimento sanzionatorio, ma non opera qualora l'amministrazione, pur essendosi inizialmente attivata nel termine di legge, abbia riattivato il procedimento notificatorio in un momento successivo non ragionevolmente contenuto rispetto alla conoscenza dell'esito negativo del primo tentativo, denotando un comportamento negligente.

In tema di notificazioni, qualora la notificazione di un atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere di riattivare il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tardività della Notifica del Verbale di Accertamento: Quando la Scissione degli Effetti Non Salva l'Amministrazione


La pronuncia del Tribunale di Frosinone affronta un tema ricorrente nel contenzioso relativo alle violazioni del Codice della Strada: la tempestività della notifica del verbale di accertamento. La vicenda trae origine da un verbale elevato per superamento dei limiti di velocità, contestato da una società in quanto notificato oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, ritenendo applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, in base al quale il momento rilevante per il rispetto del termine è quello in cui l'amministrazione affida l'atto al servizio postale, e non quello in cui il destinatario lo riceve.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione, pur riconoscendo la validità del principio della scissione degli effetti. Tuttavia, ha evidenziato come, nel caso specifico, l'amministrazione non si sia attivata con la dovuta diligenza per perfezionare la notifica.
Nel caso in esame, l'### aveva tentato una prima notifica entro i termini, ma senza successo a causa dell'irreperibilità della società all'indirizzo della sede legale. Pur essendo venuta a conoscenza dell'esito negativo, l'amministrazione aveva atteso oltre due mesi prima di rinnovare la notifica presso la residenza del legale rappresentante, così superando il termine di 90 giorni.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che impone all'amministrazione, in caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario, di riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza, senza ingiustificati ritardi. In mancanza di tale tempestività, il principio della scissione degli effetti non può essere invocato per sanare la tardività della notifica.
Il Tribunale ha sottolineato che l'amministrazione non aveva fornito alcuna giustificazione per il ritardo nella riattivazione del procedimento notificatorio, né aveva dimostrato di aver compiuto adeguate verifiche per individuare un indirizzo valido per la notifica. I dati relativi alla sede legale e alla residenza del legale rappresentante erano facilmente reperibili tramite una visura camerale.
Pertanto, il Tribunale ha accolto l'appello, annullando la sentenza di primo grado e dichiarando l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto la notifica del verbale era avvenuta oltre il termine perentorio di 90 giorni, per negligenza dell'amministrazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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