TRIBUNALE DI FROSINONE
Sentenza n. 1080/2023 del 06-09-2023
principi giuridici
La reiterazione di contratti a termine per supplenze annuali su posti vacanti e disponibili di organico di diritto, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, è illegittima qualora realizzata dopo il 10 luglio 2001 e per una durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, dando diritto al risarcimento del danno, in assenza di stabilizzazione del rapporto o di certezza di stabilizzazione in tempi certi e ravvicinati.
Il personale docente e ATA assunto a termine ha diritto, in applicazione del principio di non discriminazione, al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva di settore, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'amministrazione, con conseguente diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Precariato Scolastico: Riconosciuto il Diritto al Risarcimento e alla Progressione di Carriera per i Docenti a Termine
Una recente sentenza del Tribunale di Frosinone ha affrontato la problematica del precariato nel settore scolastico, focalizzandosi sulla reiterazione dei contratti a termine per i docenti e sulle conseguenze in termini di risarcimento del danno e progressione stipendiale.
La vicenda trae origine dalla domanda di una docente di religione che, dopo anni di servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) con contratti a tempo determinato per supplenze annuali su posti vacanti, ha contestato la legittimità di tali contratti, invocando la normativa europea in materia di lavoro a termine. La docente ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione, chiedendo il riconoscimento degli incrementi stipendiali maturati durante i rapporti a termine, al pari dei colleghi a tempo indeterminato.
Il Tribunale, preso atto della contumacia del Ministero, ha esaminato la questione alla luce della normativa nazionale e comunitaria, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale. In particolare, il giudice ha richiamato la sentenza "###", che ha sancito l'illegittimità di una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti a termine per la copertura di posti vacanti senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e senza prevedere il risarcimento del danno subito dai lavoratori.
Il Tribunale ha rilevato che, nel caso specifico, la docente ha svolto servizio per numerosi anni con contratti a termine su posti vacanti, superando ampiamente il limite dei 36 mesi previsto dalla legge. Tale reiterazione di contratti, secondo il giudice, configura un abuso del diritto, in violazione della normativa europea.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato nulli i contratti a termine stipulati tra le parti e ha condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in otto mensilità dell'ultima retribuzione percepita dalla docente. Nel determinare l'ammontare del risarcimento, il giudice ha tenuto conto dell'anzianità di servizio della docente, delle dimensioni del datore di lavoro e della gravità della violazione.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della docente alla progressione stipendiale, ovvero al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti a termine ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per il personale a tempo indeterminato. Il Ministero è stato quindi condannato a corrispondere le differenze retributive maturate dalla docente a seguito del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
La sentenza rappresenta un importante precedente per i docenti precari, in quanto riconosce il diritto al risarcimento del danno e alla progressione di carriera in caso di reiterazione abusiva dei contratti a termine. La decisione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza europea e nazionale, che mira a contrastare il precariato nel settore pubblico e a garantire la parità di trattamento tra i lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.