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TRIBUNALE DI FROSINONE

Sentenza n. 219/2023 del 21-02-2023

principi giuridici

L'estinzione dell'obbligazione cambiaria garantita da avallo per prescrizione determina il venir meno dell'obbligazione dell'avallante, in ragione della sua natura accessoria rispetto a quella dell'avallato, salvo che sia dimostrata aliunde la volontà dell'avallante di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato.

La promessa di pagamento insita in una cambiale priva di valore cambiario per effetto della prescrizione opera esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o tra girante e suo immediato giratario, con conseguente inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c. solo in tali ambiti.

L'avallo si considera validamente prestato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, qualora tale firma risulti distinta da quella dell'emittente e non sia oggetto di disconoscimento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Avallo Cambiario: Prescrizione dell'Azione e Limiti della Garanzia


La pronuncia del Tribunale di Frosinone affronta una controversia originata da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società creditrice nei confronti del legale rappresentante di una società debitrice fallita, in relazione a otto effetti cambiari insoluti. La società creditrice sosteneva che l'ingiunto avesse firmato le cambiali anche a titolo personale, come avallante. L'ingiunto si opponeva al decreto, eccependo l'inesistenza di firme di avallo, la prescrizione dell'azione cambiaria, l'assenza di una promessa extracambiaria di garanzia personale e l'eccessività della somma richiesta.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione. Il giudice ha rilevato che il termine di prescrizione dell'azione cambiaria era stato interrotto da una comunicazione formale inviata dalla società creditrice. Tuttavia, ha distinto tra le cambiali più recenti e quelle più datate. Per le prime, l'azione cambiaria è stata ritenuta non prescritta, in quanto azionate entro il termine di tre anni dalla scadenza. Il Tribunale ha inoltre affermato che la firma apposta sui titoli, pur essendo la stessa del legale rappresentante della società emittente, doveva intendersi come avallo, non essendo stato fornito un motivo plausibile per una doppia sottoscrizione.
Diversamente, per le cambiali più datate, il Tribunale ha ritenuto prescritta l'azione cambiaria, essendo trascorsi più di tre anni tra la data di scadenza e la data di ricezione della diffida interruttiva. Il giudice ha precisato che, in caso di prescrizione dell'azione cambiaria, la cambiale non può valere come promessa di pagamento nei confronti dell'avallante, operando tale principio solo nei rapporti tra emittente e prenditore o tra girante e giratario.
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura della garanzia prestata dall'avallante. Il Tribunale ha sottolineato che l'avallo garantisce esclusivamente l'obbligazione cartolare e che, per estendere la garanzia anche all'obbligazione extracambiaria derivante dal rapporto sottostante (nel caso di specie, la vendita di materiali edili), è necessaria una specifica manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso in esame, la dicitura "x garanzia" apposta sulle cambiali è stata ritenuta troppo generica per configurare una fideiussione ordinaria.
Pertanto, il Tribunale ha revocato parzialmente il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della somma corrispondente alle cambiali non prescritte, oltre interessi, rigettando la pretesa creditoria per la parte relativa ai titoli prescritti e alle spese accessorie. Infine, il giudice ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda monitoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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