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TRIBUNALE DI FROSINONE

Sentenza n. 1980/2024 del 05-11-2024

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato della dirigenza medico-veterinaria, l'aspettativa di cui all'art. 10, comma 8, del CCNL integrativo dell'area della dirigenza del 10 febbraio 2004, per la durata del contratto di lavoro a termine presso altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, costituisce un diritto del dipendente, non subordinato a valutazioni discrezionali del datore di lavoro circa la compatibilità con le esigenze di servizio.

La violazione del diritto del dirigente medico all'aspettativa di cui all'art. 10, comma 8, del CCNL integrativo dell'area della dirigenza del 10 febbraio 2004, integra giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva di preavviso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Aspettativa del Dirigente Medico per Incarico a Termine: Un Diritto Soggettivo Non Subordinato a Valutazioni Discrezionali dell'Azienda Sanitaria


La pronuncia del Tribunale di ###, Sezione Lavoro, interviene in un ambito delicato del diritto del lavoro nel settore sanitario, focalizzandosi sulla corretta interpretazione delle norme contrattuali collettive che disciplinano l'aspettativa del dirigente medico.
Il caso trae origine dalla vicenda di un dirigente medico neurochirurgo che, avendo ricevuto un'offerta di lavoro a tempo determinato da una struttura sanitaria pubblica estera, aveva richiesto all'azienda sanitaria locale di appartenenza un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del ### dell'area dirigenza medico-veterinaria. A fronte del diniego opposto dall'azienda, motivato con le esigenze di servizio, il dirigente aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, contestando la legittimità del rifiuto e rivendicando il diritto all'indennità sostitutiva di preavviso. L'azienda, dal canto suo, aveva trattenuto sulla retribuzione del dipendente l'importo corrispondente a tre mensilità a titolo di indennità di mancato preavviso.
Il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente, riconoscendo la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e condannando l'azienda sanitaria al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso, nonché alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Il fulcro della decisione risiede nell'interpretazione dell'art. 10, comma 8, del ### di riferimento. Il giudice ha evidenziato come la formulazione della norma, che prevede che l'aspettativa "è concessa" al dirigente assunto con contratto a termine presso altra azienda o ente pubblico, non lasci spazio a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro, a differenza di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, relativo alle aspettative per esigenze personali o familiari, la cui concessione è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio.
Secondo il Tribunale, la ratio della norma risiede nella volontà di favorire la mobilità e la flessibilità del personale dirigente, riconoscendo la preminenza delle esigenze del dipendente che accetta un incarico a tempo determinato presso altra struttura pubblica, sia essa nazionale o estera. Il giudice ha inoltre sottolineato come un'interpretazione diversa, che subordini la concessione dell'aspettativa a valutazioni discrezionali dell'azienda, potrebbe contrastare con il principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che, nel caso di specie, l'azienda sanitaria non aveva il potere di negare l'aspettativa richiesta dal dirigente medico, e che le dimissioni rassegnate a seguito del diniego erano da considerarsi giustificate, con conseguente diritto del dipendente all'indennità sostitutiva di preavviso e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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