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TRIBUNALE DI FROSINONE

Sentenza n. 504/2026 del 16-07-2026

principi giuridici

In tema di violazioni del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio di rilevazione elettronica della velocità è illegittimo se lo strumento è stato solo approvato ma non anche debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e dall'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

In caso di contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo in giudizio le relative certificazioni di omologazione, conformità e taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata in ordine a tali circostanze.

N.B.: Le massime sono generate mediante intelligenza artificiale a partire dal testo anonimizzato del provvedimento e possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Autovelox: la distinzione tra omologazione e approvazione è cruciale per la validità delle sanzioni


Il Tribunale di Frosinone, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità: la distinzione tra omologazione e approvazione degli strumenti di rilevazione elettronica. La pronuncia, che accoglie l'appello di un automobilista sanzionato, offre un'importante chiarificazione su un tema spesso oggetto di contenzioso e che ha visto anche l'intervento della Corte Costituzionale.
Il caso trae origine da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale di un Comune per eccesso di velocità, rilevato tramite un'apparecchiatura fissa. L'automobilista, sanzionato con una multa e la decurtazione di punti dalla patente, aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace, sostenendo la mancanza di prova circa l'omologazione dello strumento utilizzato. Il Giudice di Pace, tuttavia, aveva rigettato l'opposizione, equiparando, erroneamente, le procedure di approvazione e omologazione.
L'automobilista ha quindi proposto appello, reiterando la contestazione sulla mancata prova dell'omologazione e della regolare verifica di funzionalità dell'apparecchio. Ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito la diversità tra i due procedimenti: l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendone la perfetta funzionalità e precisione, mentre l'approvazione è un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche fondamentali o prescrizioni regolamentari. L'appellante ha inoltre richiamato il cosiddetto "decreto autovelox", entrato in vigore di recente, che ha confermato la non equipollenza tra le due procedure. Il Comune, nonostante la regolare notifica, è rimasto contumace nel giudizio di appello.
Il Tribunale di Frosinone, esaminando il ricorso, ha ritenuto l'appello fondato. Ha innanzitutto dichiarato la contumacia del Comune. Nel merito, ha richiamato la consolidata giurisprudenza, inclusa la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di effettuare la revisione e la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione della velocità. In caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura, producendo le relative certificazioni. La mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione non è sufficiente, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.
Nel caso specifico, l'appellante aveva espressamente contestato l'affidabilità dello strumento e, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la sussistenza delle certificazioni inerenti le verifiche di funzionalità, taratura e, soprattutto, l'omologazione. Il Tribunale ha sottolineato che l'accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato è illegittimo, ribadendo che l'approvazione non è equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. La prova dell'omologazione e della taratura, in caso di contestazione, deve essere fornita dall'Amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni in giudizio, rilasciate da un soggetto accreditato.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che il Comune non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della legittimità della contestata violazione del Codice della Strada. Di conseguenza, ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza del Giudice di Pace e annullando il verbale di contravvenzione e le relative sanzioni pecuniarie e accessorie. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza. La sentenza del Tribunale di Frosinone conferma l'importanza di una rigorosa applicazione delle norme che regolano l'utilizzo degli strumenti di rilevazione della velocità, a tutela dei diritti degli automobilisti e della legalità amministrativa.
N.B.: La sintesi è generata mediante intelligenza artificiale a partire dal testo anonimizzato del provvedimento e può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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