TRIBUNALE DI GELA
Sentenza n. 390/2017 del 06-06-2017
principi giuridici
In tema di assicurazione contro i danni, l'art. 2742 c.c. si limita a vincolare le somme dell'indennizzo al soddisfacimento del creditore che gode di causa legittima di prelazione, senza comportare una sostituzione ex lege nella posizione giuridica dell'assicurato, il quale conserva la legittimazione ad agire per conseguire l'indennizzo, salvo opposizione del creditore.
In tema di assicurazione contro i danni, la dichiarazione del valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti non equivale a stima accettata per iscritto dalle parti ai sensi dell'art. 1908 c.3 c.c., ma il prezzo di acquisto del bene, se prossimo temporalmente al sinistro, costituisce un significativo valore indiziario ai fini della quantificazione del danno, in assenza di elementi contrari.
In tema di assicurazione contro i danni, grava sull'assicurato che agisce per l'adempimento contrattuale l'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni a suo carico, ivi compresa, ove prevista, l'attivazione del sistema antifurto al momento del sinistro.
Il credito avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo costituisce debito di valore, con conseguente diritto del creditore alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno, a titolo di risarcimento del danno da ritardato adempimento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Legittimazione ad Agire in Caso di Furto di Veicolo Ipotecato: Prevalenza del Diritto dell'Assicurato Debitore in Assenza di Azione del Creditore Ipotecario
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimazione ad agire per l'indennizzo assicurativo in caso di furto di un veicolo gravato da ipoteca. La vicenda trae origine dalla domanda di un soggetto che, a seguito del furto della propria autovettura assicurata, ha citato in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza.
La compagnia assicurativa si è opposta al pagamento, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire dell'assicurato, sostenendo che tale diritto spettasse esclusivamente al creditore ipotecario, in virtù del vincolo previsto dall'articolo 2742 del codice civile. Tale norma stabilisce che le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento di beni soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti, salvo che vengano impiegate per la riparazione del danno.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione della compagnia assicurativa, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che interpreta l'articolo 2742 del codice civile nel senso di non escludere la legittimazione ad agire dell'assicurato debitore, in favore del creditore ipotecario. Il giudice ha evidenziato che la norma si limita a vincolare le somme dell'indennizzo al soddisfacimento del creditore che gode di una causa legittima di prelazione, senza sostituire ex lege l'assicurato nella titolarità del diritto all'indennizzo.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, nel caso di specie, il creditore ipotecario non aveva avanzato alcuna pretesa nei confronti dell'assicuratore, né aveva esercitato un'azione surrogatoria. Pertanto, in assenza di opposizione da parte del creditore, l'assicuratore non poteva invocare la tutela dell'ipotecario per sottrarsi al corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale nei confronti dell'assicurato.
Nel merito, il Tribunale ha accertato l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa, condannandola al pagamento dell'indennizzo, quantificato tenendo conto del valore del veicolo al momento del furto e dell'applicazione di una percentuale di scoperto maggiorata, in ragione della mancata prova dell'attivazione del sistema antifurto satellitare. Il giudice ha, inoltre, riconosciuto all'assicurato il diritto al risarcimento del danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo, mediante rivalutazione monetaria e corresponsione degli interessi compensativi.
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