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TRIBUNALE DI GELA

Sentenza n. 396/2025 del 11-11-2025

principi giuridici

Il diritto alla fruizione del buono pasto, quale erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro, sorge in capo al dipendente che osservi un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore, avendo diritto a un intervallo non lavorato per il recupero delle energie psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto, a prescindere dalla collocazione della pausa in fasce orarie tradizionalmente destinate al pasto o dalla possibilità di consumare il pasto prima dell'inizio del turno.

L'impossibilità di usufruire del servizio mensa, dovuta alla particolare strutturazione dell'orario di lavoro o all'esigenza di continuità della prestazione, non esclude il diritto del personale turnista alla mensa, ma fa sorgere il diritto alla fruizione di modalità sostitutive, quali i buoni pasto.

Nel rito del lavoro, l'onere di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., grava sul convenuto anche qualora questi contesti in radice la sussistenza del credito, e la mancata o generica contestazione dei conteggi ne comporta il consolidamento nell'importo formulato e l'accertamento definitivo, vincolando il giudice.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Il diritto al buono pasto per i turnisti: una questione di interpretazione e tutela


Il Tribunale di Gela, con una recente pronuncia, ha affrontato una questione di notevole interesse per il mondo del lavoro, in particolare per i dipendenti del settore sanitario che operano su turni. La controversia, promossa da una lavoratrice infermiera contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, verteva sul mancato riconoscimento del diritto al servizio mensa o, in alternativa, all'erogazione dei buoni pasto per i turni di lavoro eccedenti le sei ore. La ricorrente lamentava una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori equiparabili, in violazione delle disposizioni contrattuali collettive di settore.
L'Azienda Sanitaria, costituendosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda. Il Giudice del Lavoro, tuttavia, ha accolto il ricorso, condannando l'Azienda al pagamento della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno per i buoni pasto non percepiti.
La decisione del Tribunale si fonda su un'attenta analisi della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, il Giudice ha richiamato il principio consolidato secondo cui il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore. Questo diritto è strettamente collegato alle previsioni della contrattazione collettiva.
Il cuore della questione risiede nell'interpretazione dell'articolo 29 del CCNL del Comparto Sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009. Tale disposizione prevede che le aziende possano istituire mense di servizio o garantire il diritto di mensa con modalità sostitutive, riconoscendo tale diritto a tutti i dipendenti "in relazione alla particolare articolazione dell'orario". A ciò si aggiunge l'articolo 27, comma 4, del CCNL sanità 2016/2018 (e l'articolo 43, comma 4, del CCNL sanità 2019/2021), che stabilisce il diritto a una pausa di almeno 30 minuti per il personale che presta un'attività lavorativa giornaliera superiore alle sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
Il Tribunale ha evidenziato come la disciplina contrattuale deleghi all'azienda sanitaria solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive, ma detti i criteri per l'attribuzione del diritto. Il riferimento alla "particolare articolazione dell'orario" non può essere interpretato in senso restrittivo, precludendo il riconoscimento del diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori di specifici casi.
Fondamentale è stata l'interpretazione combinata delle disposizioni contrattuali con l'articolo 8 del D.Lgs. n. 66/2003, che riconosce il diritto alla pausa al lavoratore qualora l'orario giornaliero ecceda le sei ore, per il recupero delle energie e l'eventuale consumazione del pasto. Sebbene non vi sia un esplicito riferimento al diritto alla mensa, il testo normativo fa presupporre che il diritto alla pausa possa identificarsi con il diritto alla consumazione del pasto e, di conseguenza, al diritto alla mensa.
Da questa interpretazione congiunta, il Giudice ha dedotto che il diritto alla mensa debba essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore e che, per tale ragione, maturano il diritto alla pausa. Questa impostazione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato come l'attribuzione del buono pasto sia condizionata all'effettuazione della pausa pranzo, la quale, a sua volta, presuppone che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato.
In questo contesto, il Tribunale ha ritenuto illegittima la deliberazione dell'Azienda Sanitaria che limitava il diritto al buono pasto al personale turnista a condizioni più restrittive (ad esempio, turni di almeno 7 ore e dieci minuti che ricomprendessero specifiche fasce orarie). Tali limitazioni, non essendo specificatamente richiamate nel CCNL di categoria, sono state considerate in contrasto con la normativa contrattuale e di legge.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, il Giudice ha affermato il diritto della ricorrente al risarcimento patrimoniale per la mancata erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Nonostante l'articolo 29 del CCNL preveda il divieto di monetizzazione del buono pasto, la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale e fonte di responsabilità risarcitoria. Il Tribunale ha inoltre ribadito l'onere di specifica contestazione dei conteggi da parte del convenuto nel rito del lavoro, ritenendo i conteggi della ricorrente consolidati in assenza di una contestazione puntuale.
La sentenza del Tribunale di Gela rappresenta un importante precedente, rafforzando la tutela dei lavoratori turnisti nel settore sanitario e sottolineando l'importanza di un'interpretazione estensiva e conforme ai principi generali del diritto del lavoro in materia di pausa e buoni pasto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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