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TRIBUNALE DI GENOVA

Sentenza n. 10060/2016 del 08-08-2016

principi giuridici

Nel contratto di trasporto disciplinato dalla CMR, la titolarità del diritto al risarcimento del danno derivante dalla perdita della merce permane in capo al mittente qualora il destinatario non abbia richiesto la riconsegna della stessa.

La confessione stragiudiziale resa dal legale rappresentante di una parte in sede di interrogatorio formale costituisce piena prova dell'esistenza di un contratto di trasporto, qualora sia contestata unicamente la legittimazione attiva e non la sussistenza del rapporto contrattuale.

Nel trasporto internazionale di merci su strada disciplinato dalla CMR, il vettore risponde del fatto del sub-vettore incaricato dell'esecuzione del trasporto.

La mancata adozione di tutte le cautele necessarie per impedire il furto della merce trasportata esclude l'esonero di responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 17 c. 2 CMR.

L'emissione di una fattura su richiesta del creditore non configura, di per sé, un riconoscimento di debito da parte del debitore ai fini della compensazione legale.

È ammissibile la compensazione giudiziale tra un credito per risarcimento del danno e un credito per corrispettivi di trasporto, qualora il credito risarcitorio sia divenuto liquido nel corso del giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del vettore e del sub-vettore nel trasporto internazionale di merci: profili di legittimazione e quantificazione del danno


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla responsabilità nel trasporto internazionale di merci su strada, regolato dalla Convenzione CMR, e le conseguenti implicazioni in termini di legittimazione ad agire e quantificazione del danno. La controversia trae origine dal furto di un carico di acciaio inox avvenuto in ###, presso il piazzale di un sub-vettore incaricato del trasporto.
La società attrice, fornitrice dell'acciaio, ha agito in giudizio nei confronti del vettore principale, una società tedesca, e del sub-vettore, una società danese, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del furto. Il vettore principale, a sua volta, ha chiamato in causa il sub-vettore per essere manlevato in caso di condanna. Parallelamente, il vettore principale ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società attrice per il pagamento di fatture relative a precedenti trasporti, decreto a cui quest'ultima si è opposta eccependo la compensazione con il credito risarcitorio derivante dal furto.
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della legittimazione attiva della società attrice, contestata sia dal vettore principale che dal sub-vettore. In particolare, è stato eccepito che il contratto di trasporto sarebbe stato concluso da altra società del gruppo e che quest'ultima sarebbe stata proprietaria della merce. Il Tribunale, richiamando i principi affermati dalle ### della Corte di Cassazione, ha ritenuto che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda e che l'onere di allegazione e prova incombe sull'attore. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la società attrice avesse fornito sufficienti elementi per dimostrare la propria legittimazione, in quanto la merce oggetto del furto era destinata ad un deposito presso il cliente, ma era rimasta di proprietà della fornitrice fino al pagamento.
Quanto alla responsabilità per il furto, il Tribunale ha ritenuto che il sub-vettore non avesse fornito la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire l'evento, non essendo sufficiente la mera allegazione della presenza di un'area videosorvegliata e recintata e di un vigilante esterno. Di conseguenza, il Tribunale ha affermato la responsabilità del sub-vettore e, per estensione, del vettore principale, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione CMR.
In merito alla quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto che la società attrice aveva subito un danno pari al valore della merce rubata, come risultante dalla fattura emessa su richiesta del vettore principale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, nei confronti del sub-vettore, dovesse essere applicata la limitazione di responsabilità prevista dalla Convenzione CMR, in quanto il valore della merce indicato nel documento di trasporto era inferiore al valore effettivo.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione della compensazione tra il credito risarcitorio della società attrice e il credito del vettore principale per i trasporti effettuati. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione legale, ma ha ritenuto possibile la compensazione giudiziale, in quanto il credito risarcitorio era stato liquidato nel corso del processo. Di conseguenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato il vettore principale a pagare alla società attrice la differenza tra i due crediti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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