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TRIBUNALE DI GENOVA

Sentenza n. 2538/2018 del 03-10-2018

principi giuridici

La nozione di costruzione di cui all'art. 907 c.c. non si limita ai soli manufatti in calce e mattoni o in conglomerato cementizio, ma comprende qualsiasi opera avente carattere di stabilità e consistenza, indipendentemente dalla natura dei materiali utilizzati, dalla forma o dalla destinazione, purché tale da ostacolare l'esercizio della veduta.

In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà, si configura un illecito permanente che si rinnova di giorno in giorno, con la conseguenza che il termine prescrizionale per la domanda di risarcimento del danno inizia a decorrere solo quando cessa la permanenza con la demolizione della costruzione illegittima e il ripristino dello stato dei luoghi.

La violazione delle distanze legali determina un danno in re ipsa, connaturato alla lesione della proprietà altrui, liquidabile anche equitativamente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Distanze Legali e Vedute: Una Veranda Abusiva Condanna i Vicini alla Demolizione e al Risarcimento


Il Tribunale di ### si è pronunciato in merito a una controversia tra vicini di casa, proprietari di appartamenti in un medesimo edificio, avente ad oggetto la realizzazione di una veranda da parte dei proprietari dell'appartamento al piano inferiore. Il proprietario dell'appartamento soprastante ha citato in giudizio i vicini, lamentando la violazione delle distanze legali previste dal codice civile, l'impedimento all'esercizio della veduta e il pregiudizio alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio.
I convenuti si sono difesi sostenendo che la struttura realizzata fosse un semplice pergolato, non soggetto alle norme sulle distanze, e che il diritto al risarcimento del danno fosse prescritto. Hanno inoltre contestato la violazione delle norme in materia di vedute e di innovazioni.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato che la struttura realizzata dai convenuti non era un semplice pergolato, ma una vera e propria costruzione, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata condominiale, di dimensioni considerevoli e utilizzata come una stanza aggiuntiva dell'appartamento.
Il Giudice ha quindi ritenuto che la costruzione violasse le distanze legali previste dall'art. 873 del codice civile, in quanto realizzata a pochi centimetri dalla proprietà esclusiva dell'attore. Inoltre, ha accertato la violazione dell'art. 907 del codice civile, in materia di vedute, in quanto la nuova costruzione si trovava a una distanza inferiore a quella prescritta dalle finestre dell'appartamento dell'attore.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la costruzione della veranda costituisse un'innovazione vietata, in quanto lesiva della sicurezza dell'edificio e del suo decoro architettonico.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto le domande dell'attore, condannando i convenuti alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della costruzione abusiva. Ha inoltre condannato i convenuti al risarcimento del danno subito dall'attore, quantificato in ### per il periodo dal 2010 alla data della sentenza, oltre interessi legali. Il Tribunale ha motivato la decisione evidenziando la notevole lesione dei diritti dell'attore, proprietario dell'unità abitativa soprastante, a continuare ad esercitare la precedente veduta sul fondo del vicino.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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