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TRIBUNALE DI GENOVA

Sentenza n. 468/2023 del 15-09-2023

principi giuridici

In caso di morte del lavoratore a seguito di malattia professionale, gli eredi subentrano nel diritto al risarcimento del danno conseguente, già entrato a far parte del patrimonio del de cuius, configurandosi una responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., rientra nella competenza del giudice del lavoro la domanda risarcitoria proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore deceduto a causa di malattia professionale, in quanto la pretesa si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, costituendone l'antecedente e presupposto necessario.

In caso di cessione d'azienda, l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito, ai sensi dell'art. 2560 c.c..

In materia di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per cui va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, deve seguirsi una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

In tema di risarcimento del danno da malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno differenziale, ovvero la parte di danno che eccede l'indennizzo erogato dall'INAIL, qualora il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Riconoscimento di Responsabilità per Patologia Asbesto-Correlata in Ambito Siderurgico
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda legata all'insorgenza di un mesotelioma pleurico, patologia asbesto-correlata, in un ex lavoratore del settore siderurgico. Gli eredi del lavoratore deceduto hanno promosso un'azione legale nei confronti della società ritenuta responsabile, chiedendo il risarcimento dei danni subiti sia dal defunto in vita (danno biologico, morale e catastrofale) sia a titolo personale per la perdita del rapporto parentale.
Il lavoratore aveva prestato servizio presso uno stabilimento siderurgico dal 1974 al 1980, svolgendo mansioni che lo esponevano all'amianto. La difesa della società convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo l'estraneità ai fatti e la mancanza di un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal defunto e la patologia insorta. La società ha inoltre sollevato eccezioni di incompetenza del giudice del lavoro, prescrizione del diritto al risarcimento e inammissibilità delle domande risarcitorie.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari, affermando la competenza del giudice del lavoro e la legittimazione passiva della società convenuta, in virtù di una serie di operazioni societarie che l'hanno portata ad assumere i diritti e gli obblighi delle precedenti gestioni degli stabilimenti siderurgici.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa e l'insorgenza del mesotelioma pleurico, basandosi sulle testimonianze raccolte e sulla consulenza tecnica medico-legale espletata. Il giudice ha sottolineato come, all'epoca dei fatti, fosse già nota la pericolosità dell'amianto e come il datore di lavoro avesse omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie a proteggere i lavoratori.
Pur riconoscendo che il lavoratore aveva svolto anche altre attività lavorative potenzialmente esposte all'amianto, il Tribunale ha ritenuto che l'esposizione in ambito siderurgico avesse comunque contribuito in modo significativo all'insorgenza della patologia.
Il Tribunale ha quindi condannato la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli eredi sia a titolo di danno biologico, morale e catastrofale sofferto dal lavoratore in vita, sia a titolo di danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. La quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle in uso presso il Tribunale e delle specificità del caso concreto.
Infine, il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in merito all'eventuale sussistenza di reati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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