TRIBUNALE DI GENOVA
Sentenza n. 2426/2024 del 17-09-2024
principi giuridici
La mera esistenza di una servitù di uso pubblico su un portico condominiale non esclude la responsabilità del condominio, quale custode, per i danni cagionati a terzi a causa della omessa manutenzione della pavimentazione, conservando il condominio la disponibilità di fatto della cosa, non disgiunta dalla sua disponibilità giuridica.
La responsabilità per danni da omessa manutenzione di un portico gravato da servitù di uso pubblico, ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava sia sul condominio, quale proprietario, sia sul Comune, quale titolare della servitù, in ragione dei rispettivi obblighi di custodia e manutenzione.
In caso di accertata responsabilità di più soggetti per danni derivanti da cose in custodia, in assenza di elementi univoci per determinare le rispettive quote di responsabilità, la ripartizione del risarcimento è effettuata in misura paritaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità per Infiltrazioni da Porticato ad Uso Pubblico: Concorso di Colpa tra Condominio e Comune
La pronuncia in commento affronta la complessa questione della responsabilità per danni derivanti da infiltrazioni d'acqua in un immobile privato, causate dalla combinazione di fattori legati alla vetustà e alla manutenzione insufficiente di un porticato sovrastante, gravato da servitù di uso pubblico.
La vicenda trae origine dai danni subiti da un locale commerciale, a seguito di infiltrazioni provenienti dal porticato soprastante. La società proprietaria dell'immobile ha agito in giudizio nei confronti del ### proprietario del porticato, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, consistenti nelle spese di ripristino e nel mancato guadagno derivante dall'impossibilità di locare l'immobile. Il ###, a sua volta, ha chiamato in causa il Comune, in quanto titolare della servitù di uso pubblico sul porticato e proprietario del marciapiede adiacente.
Il Tribunale ha accertato la responsabilità sia del ### che del Comune, ritenendo sussistente un concorso di colpa nella causazione dei danni. La decisione si fonda sull'art. 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Il Giudice ha evidenziato come entrambi i soggetti, pur avendo titoli diversi (proprietà per il ###, servitù di uso pubblico per il Comune), fossero gravati da un obbligo di vigilanza e manutenzione del porticato, al fine di evitare che lo stesso potesse arrecare pregiudizio a terzi.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che le infiltrazioni erano state causate dalla perdita di impermeabilizzazione della pavimentazione del porticato, dovuta alla vetustà e alla mancata manutenzione. Tale omissione, imputabile sia al ###, in quanto proprietario, sia al Comune, in quanto titolare della servitù di uso pubblico, ha determinato la responsabilità solidale di entrambi i soggetti per i danni subiti dall'immobile sottostante.
Il Tribunale ha, inoltre, considerato la responsabilità del Comune in relazione alle infiltrazioni provenienti dal marciapiede adiacente al porticato, ritenendo che anche tale area, in quanto bene demaniale, fosse soggetta ad un obbligo di custodia e manutenzione da parte dell'ente pubblico.
Nella quantificazione del danno, il Giudice ha riconosciuto sia le spese di ripristino dell'immobile, sia il mancato guadagno derivante dalla parziale inutilizzabilità del locale, limitando quest'ultimo al periodo e alla porzione di immobile effettivamente compromessa.
La sentenza in commento si segnala per la sua chiarezza nell'individuare i diversi profili di responsabilità in capo al ### e al Comune, evidenziando come la compresenza di titoli diversi sulla medesima cosa (proprietà e servitù di uso pubblico) non escluda, ma anzi rafforzi, l'obbligo di vigilanza e manutenzione, al fine di prevenire danni a terzi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.