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TRIBUNALE DI GENOVA

Sentenza n. 1624/2025 del 16-06-2025

principi giuridici

In materia di distanze legali, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. si identifica nella lesione del diritto soggettivo al rispetto delle distanze minime dal confine, senza che sia necessario allegare e provare uno specifico ed ulteriore pregiudizio.

L'obbligo di rispetto delle distanze previsto dall'art. 889, secondo comma, c.c., sebbene espressamente riferito a pozzi, cisterne e tubi, può essere esteso ad opere e impianti non espressamente contemplati nella disposizione, qualora venga accertata, in concreto, l'esistenza di una potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento con le opere per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta.

Il gazebo, nella sua configurazione tipica di struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, non rientra nel novero delle costruzioni soggette all'applicazione della disciplina delle distanze di cui all'art. 873 c.c.

In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione e, in caso di contestazione specifica, è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Distanze Legali e Impianti: il Tribunale si Pronuncia su Pompa di Calore e Gazebo


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra proprietari confinanti relativa al rispetto delle distanze legali. Un soggetto ha adito il Tribunale lamentando la violazione delle distanze minime legali da parte dei vicini, a causa dell'installazione di una pompa di calore e di un gazebo in prossimità del confine tra le proprietà. L'attore chiedeva l'arretramento o, in subordine, la rimozione delle opere, nonché il risarcimento dei danni subiti. I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le pretese attoree e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del rifiuto dell'attore di consentire l'accesso alla sua proprietà per l'esecuzione di lavori di manutenzione.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto parzialmente le domande dell'attore. In particolare, il giudice ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla pompa di calore, accertando che l'impianto, contenendo gas potenzialmente pericolosi, era stato installato in violazione dell'articolo 889 del codice civile, che disciplina le distanze per pozzi, cisterne e tubi. Pur non essendo l'impianto espressamente contemplato dalla norma, il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina in ragione della potenziale pericolosità accertata dal consulente tecnico. Di conseguenza, i convenuti sono stati condannati ad arretrare l'impianto nel rispetto delle distanze legali, seguendo le indicazioni fornite dal CTU.
Diversa la sorte del gazebo. Il Tribunale ha rigettato la domanda relativa all'arretramento o alla rimozione del gazebo, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale struttura, nella sua configurazione tipica di manufatto leggero e aperto sui lati, non rientra nel novero delle costruzioni soggette alla disciplina delle distanze di cui all'articolo 873 del codice civile.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, il Tribunale l'ha rigettata per genericità e mancanza di prova di un concreto pregiudizio subito a causa delle opere contestate. Analogamente, è stata rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti, non avendo questi fornito prova dell'esistenza di un obbligo dell'attore di consentire l'accesso alla sua proprietà e non avendo esperito le opportune azioni giudiziarie per ottenere l'accesso coattivo.
Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo una quota delle spese di consulenza tecnica a carico dell'attore e la restante parte a carico dei convenuti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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