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TRIBUNALE DI GENOVA

Sentenza n. 2715/2025 del 06-12-2025

principi giuridici

Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, grava sul Ministero convenuto, che eccepisca l'esistenza di una causa interruttiva della trasmissione della cittadinanza, l'onere di allegare e provare la sussistenza di detta causa, non potendo tale onere essere traslato sul ricorrente in applicazione del principio di vicinanza della prova, qualora l'acquisizione della documentazione relativa alle cause di perdita della cittadinanza presso autorità straniere non risulti di più agevole conseguimento per il privato rispetto all'amministrazione pubblica.

La norma di cui all'art. 19-bis, comma 2-ter, del D.lgs. 150/2011, introdotta dal D.L. 28 marzo 2025, n. 36, che pone a carico del richiedente l'accertamento della cittadinanza italiana l'onere di allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge, non si applica ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in quanto norma incidente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo e non meramente processuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis e Onere della Prova: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ovvero per discendenza, e si concentra in particolare sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa.
Nel caso di specie, alcuni soggetti, discendenti di un cittadino italiano emigrato all'estero, hanno adito il Tribunale per vedersi riconosciuto lo status di cittadini italiani. Hanno fornito documentazione atta a dimostrare la discendenza diretta dall'avo italiano, presentando certificati di nascita, matrimonio e morte degli ascendenti.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, non contestando la ricostruzione genealogica presentata dai ricorrenti, ma sollevando eccezioni relative alla sussistenza di cause che avrebbero potuto interrompere la trasmissione della cittadinanza. In particolare, il Ministero ha invocato una recente modifica normativa che, a suo dire, avrebbe trasferito sui ricorrenti l'onere di provare l'assenza di eventi interruttivi, come la naturalizzazione degli ascendenti in un paese straniero o l'assunzione di incarichi pubblici che, secondo la legge, comporterebbero la perdita della cittadinanza italiana.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni del Ministero, accogliendo la domanda dei ricorrenti. Il giudice ha preliminarmente riconosciuto che i ricorrenti avevano adeguatamente provato la loro discendenza dall'avo italiano. Quanto alla questione dell'onere probatorio, il Tribunale ha esaminato la nuova normativa invocata dal Ministero, giungendo alla conclusione che essa non potesse essere applicata retroattivamente al caso in esame. Il giudice ha motivato tale decisione richiamando principi generali del diritto processuale, secondo cui le norme che incidono sulla ripartizione dell'onere della prova hanno natura sostanziale e non possono essere applicate a processi già in corso, in quanto ciò comporterebbe una modifica delle regole del gioco a danno delle parti.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile la nuova normativa, non si sarebbe potuto comunque addossare ai ricorrenti un onere probatorio eccessivamente gravoso, soprattutto in considerazione della difficoltà per un privato cittadino di acquisire documentazione presso autorità straniere. Il giudice ha infine evidenziato che, nel caso specifico, i ricorrenti avevano comunque prodotto un certificato negativo di naturalizzazione relativo al capostipite, dimostrando l'assenza di una causa di decadenza della cittadinanza.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno di procedere alle relative iscrizioni nei registri dello stato civile. In considerazione della natura della controversia e delle incertezze interpretative relative alla nuova normativa, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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