TRIBUNALE DI GENOVA
Sentenza n. 452/2025 del 30-04-2025
principi giuridici
Ai docenti non di ruolo con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile spetta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato.
Il diritto del docente precario alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale si estingue con la fuoriuscita dal sistema scolastico, da valutarsi al momento della pronuncia, permanendo, in caso contrario, l'interesse all'adempimento in forma specifica da parte del Ministero.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Riconoscimento della Carta Docente ai Docenti Precari: Un'Azione di Adempimento Specifico
Un recente pronunciamento del Tribunale di Genova ha affrontato la questione del diritto alla "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" (Carta Docente) per il personale docente assunto con contratti a tempo determinato. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un docente che, pur avendo prestato servizio per diversi anni scolastici con contratti a termine presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non aveva beneficiato della Carta Docente, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato. Il docente ha quindi richiesto il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, con conseguente condanna del Ministero all'attribuzione della Carta Elettronica per un importo di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Il Tribunale, in assenza di costituzione in giudizio del Ministero, ha esaminato la normativa di riferimento, richiamando in particolare l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istitutiva della Carta Docente, e le successive disposizioni attuative. Il Giudice ha poi posto l'accento sull'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, che ha affermato l'incompatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta Docente al solo personale docente a tempo indeterminato, escludendo il personale a tempo determinato in situazioni comparabili.
Il Tribunale ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato non può essere giustificata dalla mera natura temporanea del rapporto di impiego, ma solo da elementi precisi e concreti che differenzino le modalità di lavoro e le mansioni espletate. Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che il Ministero non aveva allegato alcuna ragione specifica per smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato.
In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale ha qualificato l'azione esperibile dal lavoratore come "azione di adempimento in forma specifica", volta ad ottenere l'attribuzione della Carta Docente, piuttosto che un mero risarcimento del danno. Il Giudice ha precisato che l'interesse all'adempimento permane finché il docente resta inserito nel sistema scolastico, e che la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla Carta solo in caso di "fuoriuscita" definitiva dal sistema scolastico.
Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato che il docente ricorrente non era "uscito dal sistema scolastico", in quanto prestava ancora servizio con contratto a tempo determinato. Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato il Ministero ad assegnare al ricorrente la Carta Elettronica con accredito della somma di 500 euro per ogni anno scolastico, per un totale di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.