TRIBUNALE DI GENOVA
Sentenza n. 964/2025 del 18-10-2025
principi giuridici
Nel giudizio di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la pronuncia giudiziale è limitata all'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, senza poter contenere una declaratoria efficace sul diritto alla prestazione, il cui riconoscimento è subordinato all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
La domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento formulata nel giudizio di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., è inammissibile, in quanto tale giudizio è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Requisito Sanitario per l'Indennità di Accompagnamento e Limiti del Giudizio ex Art. 445-bis c.p.c.
La pronuncia in commento trae origine da un ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., con il quale una ricorrente contestava le conclusioni di un accertamento tecnico preventivo (ATP) relativo alla sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente, rappresentata dal suo procuratore, lamentava una sottostima, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, della gravità del quadro patologico da cui era affetta, chiedendo al Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la fruizione del beneficio assistenziale. L'### si costituiva in giudizio, contestando sia l'ammissibilità che la fondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale, ritenendo necessario un approfondimento della questione, disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. Il nuovo CTU, esaminata la documentazione medica e visitata la ricorrente, concludeva che la stessa, affetta da demenza fronto-temporale a decorso ingravescente, presentava un quadro clinico e funzionale di grave compromissione cognitiva ed esecutiva, tale da determinare una marcata perdita dell'autonomia personale e sociale. Il CTU evidenziava come, già alla data di presentazione della domanda amministrativa, la ricorrente necessitasse di assistenza continua e costante da parte di terzi, non essendo più in grado di provvedere autonomamente agli atti fondamentali della vita quotidiana.
Il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, dichiarava che la ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Tuttavia, il Giudice dichiarava inammissibile la domanda di condanna dell'### al pagamento dell'indennità di accompagnamento. Tale decisione si fondava sul consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, senza poter estendersi alla verifica degli ulteriori requisiti socio-economici necessari per la concessione della prestazione assistenziale. La pronuncia sull'esistenza del diritto alla prestazione, pertanto, può sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, anche relativi a fatti antecedenti o concomitanti all'accertamento sanitario.
Infine, il Tribunale compensava parzialmente le spese di lite, ponendo a carico dell'### la frazione residua, liquidata in favore della ricorrente, e le spese di CTU.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.