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TRIBUNALE DI GORIZIA

Sentenza n. 197/2022 del 07-07-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, grava sul creditore opposto l'onere di provare i fatti impeditivi o interruttivi della prescrizione del credito azionato, qualora il debitore opponente abbia eccepito l'estinzione del diritto per decorso del termine prescrizionale.

L'allegazione dell'interruzione della prescrizione mediante intervento in una procedura esecutiva pendente, da parte del creditore procedente, deve essere provata documentalmente mediante la produzione degli atti di intervento e di costituzione in giudizio, attestanti il deposito nel procedimento esecutivo o la notificazione/comunicazione al debitore, non potendo supplire a tale onere probatorio mere allegazioni o testimonianze generiche.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione del Credito Ingiunto: Onere della Prova dell'Interruzione a Carico del Creditore


La pronuncia del Tribunale di Gorizia affronta il tema della prescrizione di un credito portato da decreto ingiuntivo, in un contesto di opposizione a precetto. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nel 2010 e divenuto definitivo per mancata opposizione. A distanza di oltre dieci anni, la società creditrice intimava il pagamento di una ingente somma, dando origine all'opposizione.
L'opponente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito. La società creditrice si difendeva sostenendo che la prescrizione era stata interrotta da un intervento in una procedura esecutiva immobiliare promossa da un altro creditore nei confronti del debitore.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Il giudice ha rilevato che, pur essendo pacifico il dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale decennale, coincidente con la data di definitività del decreto ingiuntivo, l'atto di precetto era stato notificato ben oltre tale termine.
La società creditrice non è riuscita a fornire la prova documentale dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare, elemento essenziale per dimostrare l'interruzione della prescrizione. In particolare, i documenti prodotti, volti a dimostrare l'atto di intervento, non recavano alcuna attestazione di deposito nel procedimento esecutivo o di notifica alla controparte. Ulteriori documenti, depositati tardivamente, non sono stati presi in considerazione. Infine, il verbale di udienza e la testimonianza assunta non fornivano elementi sufficienti a comprovare l'intervento nel procedimento esecutivo con riferimento allo specifico titolo posto a fondamento del precetto opposto.
Il Tribunale ha quindi ribadito il principio secondo cui, in caso di eccezione di prescrizione, grava sul creditore l'onere di provare l'esistenza di fatti interruttivi del termine prescrizionale. Non avendo la società creditrice assolto tale onere, l'opposizione è stata accolta, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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