TRIBUNALE DI GORIZIA
Sentenza n. 232/2022 del 02-08-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione si configura come un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa creditoria azionata in sede monitoria, nel quale le parti conservano la loro posizione sostanziale e i relativi oneri probatori.
In materia di polizza fideiussoria, qualora le condizioni generali del contratto prevedano il pagamento da parte della società garante entro un termine prefissato dalla ricezione della richiesta scritta del beneficiario, previa semplice comunicazione al contraente, l'operatività della garanzia non è subordinata alla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e dei relativi pagamenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione a Prima Richiesta e Onere della Prova nel Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore del beneficiario di una polizza fideiussoria, a garanzia dei costi di ripristino di un immobile locato. La società garante, ### S.p.A., aveva sollevato diverse eccezioni, contestando la mancanza di prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'insussistenza dei presupposti contrattuali per l'operatività della garanzia e, soprattutto, la mancata dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e dei relativi costi sostenuti.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandolo definitivamente esecutivo. Il giudice ha preliminarmente qualificato l'opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti conservano la loro posizione sostanziale e i relativi oneri probatori.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova scritta, richiamando l'art. 634 c.p.c., che espressamente menziona le polizze tra i documenti idonei a fondare un'ingiunzione di pagamento.
La decisione si concentra, in particolare, sull'interpretazione delle condizioni generali del contratto di fideiussione. Il giudice ha evidenziato come l'articolo specifico prevedesse il pagamento da parte della società garante entro un termine prefissato dalla semplice richiesta scritta del beneficiario, previa comunicazione al contraente, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo.
Sulla base di tale clausola, il Tribunale ha respinto la tesi difensiva dell'opponente, secondo cui l'operatività della garanzia era subordinata alla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e dei relativi pagamenti. Il giudice ha sottolineato come tale interpretazione non trovasse riscontro nelle condizioni generali del contratto, che non prevedevano tale onere probatorio a carico del beneficiario per ottenere il pagamento della somma garantita.
In sostanza, la sentenza ribadisce il principio secondo cui, in presenza di una fideiussione a prima richiesta, il garante è tenuto al pagamento nei termini e alle condizioni previste dal contratto, senza poter opporre eccezioni relative all'effettiva esecuzione dei lavori o alla prova dei costi sostenuti dal beneficiario, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del contraente. La pronuncia sottolinea l'importanza di una rigorosa interpretazione delle clausole contrattuali, in particolare in relazione alle garanzie fideiussorie, al fine di determinare l'effettiva portata degli obblighi assunti dalle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.