TRIBUNALE DI GROSSETO
Sentenza n. 571/2015 del 10-06-2015
principi giuridici
La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del codice degli appalti pubblici, assolve alla duplice funzione di garantire la stazione appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e di assicurare l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata, con la conseguenza che, una volta intervenuta l'aggiudicazione ed esauritasi la gara, decorso il periodo di durata previsto, essa deve essere restituita, salvo che siano rilevate inadempienze nella fase di conclusione del contratto, potendo essere considerata in conto prezzo e scomputata dal saldo da corrispondere.
È ammissibile la compensazione impropria tra le diverse e contrapposte pretese creditorie nascenti dal medesimo titolo contrattuale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Cauzione Provvisoria in Gare Pubbliche: Natura, Funzione e Restituzione
La sentenza in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un'### uso civico (###) nei confronti di una società a responsabilità limitata (###), relativo al mancato pagamento del saldo di un contratto di vendita di legname derivante da un taglio boschivo. La ### aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per l'importo di ### oltre interessi e spese, a titolo di saldo del prezzo pattuito per la vendita.
La ### si opponeva al decreto, sostenendo che l'importo dovuto fosse inferiore, in quanto avrebbe dovuto essere scomputata la somma di ### versata in precedenza a titolo di cauzione provvisoria in sede di partecipazione all'asta pubblica per l'aggiudicazione del lotto boschivo. L'### contestava tale pretesa, affermando che la cauzione era vincolata e non poteva essere imputata in conto prezzo.
Il Tribunale, investito della questione, ha in primo luogo richiamato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria, indipendentemente dalla regolarità del procedimento monitorio.
Nel merito, il Tribunale ha analizzato la natura e la funzione della cauzione provvisoria nelle gare pubbliche, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Ha evidenziato che la cauzione provvisoria, disciplinata dall'art. 75 del codice degli appalti pubblici, ha una duplice finalità: garantire la stazione appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e assicurare l'affidabilità e la serietà dell'offerta presentata.
Il Tribunale ha precisato che, una volta esaurita la sua funzione di garanzia, con l'aggiudicazione e la stipula del contratto, e in assenza di contestazioni o inadempimenti, la cauzione provvisoria deve essere restituita o, in alternativa, considerata come acconto sul prezzo finale. L'incameramento automatico della cauzione da parte della pubblica amministrazione è previsto solo in funzione sanzionatoria, in caso di comportamenti inadempienti nella fase di aggiudicazione, conclusione o esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l'### non aveva mai contestato la corretta esecuzione del contratto da parte della ### né aveva lamentato pendenze amministrative o contestato il diritto dell'opponente alla restituzione della cauzione provvisoria. Pertanto, ha ritenuto possibile operare la compensazione tra le diverse pretese creditorie, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore importo di ### pari alla somma versata a titolo di cauzione.
Infine, il Tribunale ha condannato la ### al pagamento degli interessi legali sulla somma di ### versata in corso di causa, a decorrere dalla data di esigibilità del credito fino al saldo effettivo. In considerazione della parziale reciproca soccombenza, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.